Motivazione apparente e onere probatorio del datore sulle ferie non godute (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24303 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nulla, per motivazione apparente, la sentenza di merito che, discostandosi solo su alcuni capi dalla decisione di primo grado, escluda il riconoscimento delle indennità sostitutive per ferie, festività e permessi non goduti con una formula meramente apodittica, priva di riferimento ai fatti dedotti in causa e alle fonti di prova assunte. Tale vizio è denunciabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. In materia di ferie annuali retribuite, diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore, grava sul datore di lavoro l’onere di provare di aver adempiuto all’obbligo di concederle.
Il Fatto
Una lavoratrice, assunta come educatrice d’infanzia presso l’asilo nido aziendale di una cooperativa sulla base di tre distinti rapporti a termine, conveniva in giudizio la società per ottenere la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate nel corso degli anni a titolo di retribuzione minima conglobata, ratei di mensilità, ferie, festività, permessi retribuiti e trattamento di fine rapporto. Il Tribunale adito accoglieva integralmente la domanda, ma la Corte d’appello, su impugnazione della società, rideterminava le somme dovute eliminando le voci relative all’indennità per ferie, festività e permessi non goduti, ritenendo non adeguatamente provati i relativi fatti costitutivi. La lavoratrice proponeva ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ritenuto correttamente instaurato il contraddittorio mediante notifica del ricorso presso la sede della società datrice di lavoro. Ciò in ragione dell’avvenuta cancellazione dall’albo professionale del difensore della società, la quale, facendo venir meno lo ius postulandi, comporta la decadenza dall’ufficio e l’obbligo di effettuare le notificazioni alla parte personalmente, secondo il principio espresso da Cass. n. 19225 del 2011.
Con il primo motivo, la ricorrente aveva dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il vizio di insufficiente motivazione, e la Corte lo ha giudicato fondato. L’accoglimento dell’appello sul punto era stato, infatti, sorretto dalla sola frase secondo cui la lavoratrice “non ha dato la prova necessaria al riconoscimento di tali indennità sostitutive”, seguita dal richiamo alla regola di riparto dell’onere probatorio. Tale motivazione è stata qualificata come apparente, in quanto priva di contenuto e meramente apodittica: pur sovvertendo parzialmente la decisione di primo grado, essa non conteneva alcun riferimento ai fatti posti a base dei capi di domanda né alle fonti di prova, testimoniali e documentali, valorizzate dal giudice di prime cure.
La Corte ha inoltre rimarcato che il difetto radicale di motivazione risulta ancor più evidente considerando la natura di diritto fondamentale e irrinunciabile delle ferie annuali retribuite, cui è intrinsecamente collegato il diritto all’indennità sostitutiva per le ferie non godute alla cessazione del rapporto. Ne deriva un obbligo del datore di lavoro di provare di aver adempiuto alla concessione delle stesse, in linea con l’orientamento richiamato di Cass. n. 21680 del 2022.
Richiamando i principi espressi da Cass. n. 8309 del 2026 e da Cass. n. 6758 del 2022, la Suprema Corte ha ribadito che è nulla la sentenza la cui motivazione sia solo apparente, perché priva di riferimenti ai fatti dedotti in causa e fondata esclusivamente su una valutazione astratta, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture. Ha, pertanto, accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassando il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
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Nota della Redazione
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