Affidamento in prova terapeutico e pericolosità attuale: no alla concessione d’ufficio (Cass. pen. Sez. 1 n. 3619 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’affidamento in prova al servizio sociale per fini terapeutici, disciplinato dall’art. 94 d.P.R. n. 309/1990, postula la sussistenza di un duplice presupposto: uno di carattere soggettivo, costituito dallo stato di tossico o alcooldipendenza, e uno di carattere oggettivo, relativo ai limiti di pena. La concessione del beneficio richiede altresì una valutazione prognostica circa l’idoneità del programma terapeutico a prevenire il pericolo di recidiva. Tale giudizio di pericolosità attuale è preclusivo, poiché il programma di recupero postula la collaborazione del soggetto, negata dalla sua stessa condizione di persona pericolosa. È infondato il motivo di ricorso che censura la finalità retributiva della semilibertà disposta d’ufficio dal Tribunale di sorveglianza, trattandosi di misura che consente comunque il monitoraggio del condannato.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Ancona rigettava l’istanza di concessione dell’affidamento in prova terapeutico ex art. 94 d.P.R. n. 309/1990 proposta da un detenuto, in espiazione di una pena di cinque anni per reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Il giudice dell’esecuzione ammetteva però d’ufficio il condannato alla misura della semilibertà, ritenendo il beneficio invocato non idoneo a scongiurare il pericolo di recidiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso, rigettandolo. In primo luogo, ha condiviso la censura difensiva sul travisamento dell’art. 4-bis ord. pen. – erroneamente richiamato dal Tribunale – ma lo ha giudicato non decisivo. Il diniego dell’affidamento, infatti, si fondava su un autonomo e negativo giudizio di pericolosità sociale del condannato, ancorato alla gravità del fatto, al suo curriculum personale e alle informative delle forze di polizia.
La Suprema Corte ha poi ricordato che l’affidamento terapeutico, ai sensi dell’art. 94, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, può essere accolto solo se il programma di recupero sia idoneo ad assicurare la prevenzione del pericolo di recidiva, richiamando il principio per cui la misura non può essere concessa al condannato tossicodipendente ritenuto attualmente pericoloso.
Quanto alla semilibertà disposta d’ufficio, la Corte ha escluso che essa celi una finalità retributiva, qualificandola come misura concessa in via benevola e comunque capace di garantire un monitoraggio del soggetto sia in relazione all’uso di sostanze sia all’attività lavorativa. La motivazione del Tribunale è stata pertanto ritenuta adeguata e il ricorso rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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