Il reato di minaccia richiede un male ingiusto deducibile dalla situazione contingente (Cass. pen. Sez. 5 n. 12361 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Elemento essenziale del delitto di minaccia è la limitazione della libertà psichica della vittima mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dal colpevole. Non è necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente nella vittima, trattandosi di reato di pericolo, ma è indispensabile che il male ingiusto prospettato possa essere dedotto dalla situazione contingente. L’accertamento dell’attitudine intimidatoria delle frasi deve essere condotto dal giudice di merito in considerazione del contesto e del rapporto tra le parti.
Il Fatto
La parte civile ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale di Massa, in sede di appello, ha riformato in senso assolutorio la decisione del Giudice di Pace che aveva condannato l’imputato per il delitto di minaccia. La difesa deduce violazione di legge in relazione all’art. 612 cod. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice d’appello avrebbe erroneamente escluso la natura intimidatoria delle frasi rivolte dall’imputato alla vittima nell’ambito di un colloquio telefonico.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa in merito all’art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000 e all’art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., richiamando il costante orientamento di legittimità secondo cui il ricorso per cassazione per violazione di legge è l’unico rimedio impugnatorio costituzionalmente imposto, essendo rimessa al legislatore la modulazione della disciplina delle impugnazioni. La Corte sottolinea che la giurisprudenza convenzionale rimette agli Stati contraenti la facoltà di determinare i motivi per i quali il diritto di riesame può essere esercitato, tanto più in un procedimento che già prevede un doppio grado di giudizio di merito.
Nel merito, la Corte ricorda che la minaccia è un reato di pericolo, per cui non è necessario che lo stato di intimidazione si verifichi concretamente, essendo sufficiente la sola attitudine a intimorire. Tuttavia, è indispensabile che il male ingiusto prospettato possa essere dedotto dalla situazione contingente. Il giudice di merito ha correttamente inquadrato la vicenda nel più ampio contesto del rapporto di pregressa amicizia tra le parti, considerando le dichiarazioni della compagna dell’imputato che sminuiva la portata del colloquio e giustificava il tono delle frasi in ragione del rapporto di confidenza esistente.
La Corte valorizza la circostanza che, subito dopo il litigio telefonico, erano intercorsi numerosi messaggi tra le parti, i cui screenshot riscontravano il vano tentativo dell’imputato di riprendere un dialogo pacifico e il rifiuto della vittima, motivato sia dal turbamento subito sia dal malinteso determinatosi con la compagna. Tali elementi dimostrano che la vittima non aveva inteso le frasi come riferibili a un male ingiusto, quanto piuttosto era risentita per la lite intercorsa. Il mancato superamento del dubbio sull’effettiva volontà intimidatoria delle frasi ha pertanto legittimamente condotto all’assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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