Controllo di legittimità sulla proroga del 41-bis e attualità del pericolo (Cass. pen. Sez. 7 n. 16195 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La limitazione dei motivi di ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di proroga del regime detentivo differenziato ex art. 41-bis, comma 2-sexies, ord. pen. alla sola violazione di legge non preclude il controllo sulla motivazione, che è esteso alla sua mancanza, dovendosi in tale vizio ricondurre i casi in cui essa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da essere meramente apparente. La proroga può essere disposta se la capacità del condannato di tenere contatti con l’associazione criminale non è venuta meno, sulla base di indicatori sintomatici non necessariamente sopravvenuti e non identificabili con il mero trascorrere del tempo. L’attualità del pericolo di collegamento non richiede la dimostrazione di “prove nuove”, ma l’assenza di elementi sopravvenuti idonei a escludere la persistente capacità di riprendere i contatti. È inammissibile il ricorso che, denunciando formalmente la violazione di legge, tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito delle circostanze di fatto.
Il Fatto
Il tribunale di sorveglianza di Roma aveva prorogato nei confronti del ricorrente il regime detenivo differenziato di cui all’art. 41-bis ord. pen., ritenendo non venuta meno la sua capacità di mantenere contatti con l’organizzazione mafiosa di appartenenza. Il provvedimento si fondava su una pluralità di elementi, tra cui il ruolo di vertice assunto dal detenuto, la biografia criminale, la consumazione di reati-fine di particolare gravità e la perdurante operatività del sodalizio criminale. Avverso tale ordinanza, il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e la mancanza di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente esaminato l’ambito del proprio sindacato, richiamando il principio per cui, in materia di proroga del regime di cui all’art. 41-bis, comma 2-sexies, ord. pen., il ricorso è ammesso solo per violazione di legge. Tale limitazione deve essere interpretata estensivamente, includendo nel controllo anche la mancanza di motivazione, nei casi in cui questa risulti meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico della decisione, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 25080 del 2003.
Nel merito, la Corte ha ritenuto la motivazione del tribunale di sorveglianza congrua e adeguata. Il giudice di merito aveva correttamente valorizzato elementi fattuali quali il profilo criminale del soggetto, la posizione apicale rivestita in seno all’associazione e la perdurante operatività del clan, elementi che la giurisprudenza di legittimità considera indicatori sintomatici della persistenza del pericolo di collegamenti con l’esterno, non necessariamente sopravvenuti.
In particolare, la Sesta sezione ha escluso che l’attualità del pericolo debba essere dimostrata da “prove nuove” di un perdurante collegamento. L’istituto della proroga mira a prevenire la possibilità che i contatti avvengano; la legittimità della misura va quindi parametrata alla capacità del detenuto di riallacciare i rapporti con l’organizzazione. Depongono in senso contrario solo elementi sopravvenuti che escludano tale persistente capacità, che non possono identificarsi con il mero trascorrere del tempo o con riferimenti generici ai risultati dell’attività di trattamento penitenziario.
Alla luce di tali principi, la Corte ha ritenuto che il ricorso proponesse contestazioni generiche o mirasse a una nuova valutazione del merito, insindacabile in sede di legittimità. Non è stata inoltre ritenuta fondata la doglianza relativa all’attualità del pericolo, né è stata chiarita la presunta decisività di memorie integrative non valutate dal tribunale. Ne è conseguita la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
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Nota della Redazione
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