Assoluzione irrevocabile limita l’appello civile al solo illecito (Cass. pen. Sez. 2 n. 16223 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto sia divenuta irrevocabile per la mancata impugnazione del pubblico ministero e dell’imputato, il giudice d’appello, investito dell’impugnazione della sola parte civile ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen., non deve rivalutare i presupposti della pronuncia assolutoria, ormai intangibile, ma è tenuto ad accertare esclusivamente se il fatto storico integri gli estremi dell’illecito civile. In tale evenienza, la condanna al risarcimento del danno può essere pronunciata anche in presenza di un’assoluzione penale definitiva, purché la responsabilità civile risulti provata secondo il criterio del “più probabile che non”.
Il Fatto
La Corte d’appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, pronunciando sull’impugnazione proposta dalla sola parte civile, aveva riformato la sentenza di primo grado che aveva assolto l’imputato dal reato di appropriazione indebita perché il fatto non sussiste. Il giudice di secondo grado aveva accertato la responsabilità civile dell’imputato per essersi questi appropriato della vettura del proprietario, ricevuta per essere riparata, condannandolo al risarcimento del danno.
Il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione in ordine al presupposto della condanna risarcitoria e alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, nonché la violazione del criterio civilistico del “più probabile che non”.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto fondato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità e comunque privi della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poiché riproduttivi di censure già dedotte in appello.
Nel delineare il quadro normativo di riferimento, la Corte ha precisato che, nel giudizio di appello avverso una sentenza di assoluzione, quando la pronuncia sia divenuta definitiva per la mancata impugnazione o la rinuncia da parte del pubblico ministero e dell’imputato, il giudice penale deve pronunciarsi esclusivamente sul riconoscimento del fatto come illecito civile. La Corte ha richiamato il principio affermato da Sez. 5, n. 31281 del 15/07/2025, applicabile ratione temporis anche alla disciplina dell’art. 573 cod. proc. pen. nel testo anteriore alla riforma del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Secondo la Corte, la corte territoriale ha correttamente applicato tale criterio, esplicitando le ragioni della decisione con una motivazione che si sottrae ai rilievi di legittimità. Sono infatti inammissibili tutte le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza o la mancanza di rigore della motivazione, quando l’illogicità non sia manifesta, o che sollecitano una differente comparazione del significato probatorio da attribuire alle diverse fonti di prova.
Nel merito, la sentenza impugnata ha accertato che l’imputato aveva preso in consegna la vettura per effettuare riparazioni e successivamente se ne era appropriato, senza restituirla al proprietario. Le prove indicate – dichiarazioni della persona offesa, perizia sul mezzo effettuata per conto della società assicuratrice, scomparsa dell’auto dall’officina e omessa restituzione nonostante la formale diffida – sono state ritenute sufficienti a fondare la responsabilità civile, mentre le argomentazioni difensive circa l’avvenuta restituzione sono state valutate come illogiche e non dimostrate.
La quantificazione equitativa del danno, basata sul valore del mezzo al momento della consegna e sull’acconto versato dal danneggiato, è stata altresì ritenuta esente da vizi di legittimità. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di difesa sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.