Associazione mafiosa e incompatibilità nel processo per fatto diverso (Cass. pen. Sez. 1 n. 16348 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non versa in una situazione di incompatibilità e non è pertanto ricusabile il giudice che, nei confronti dell’imputato di un fatto aggravato dall’essere stato commesso per agevolare un’associazione mafiosa, abbia in precedenza pronunciato condanna per altri fatti, commessi in tempi diversi ma anch’essi aggravati dalla finalità di agevolare la medesima associazione mafiosa. L’identità del fatto, presupposto dell’incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., sussiste solo in presenza di una corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. L’aggravante del metodo mafioso è un elemento accessorio rispetto al fatto storico giudicato e non coincide con esso. La valutazione espressa dal giudice in un procedimento connesso o collegato, concernente lo stesso imputato ma un reato storicamente diverso, se funzionale alla decisione, non integra né una causa di incompatibilità né un’indebita manifestazione del convincimento idonea a fondare la ricusazione. La Corte di cassazione dichiara inammissibile “de plano”, ex art. 41 cod. proc. pen., la ricusazione manifestamente infondata di un proprio giudice.
Il Fatto
In data 6.2.2026 i difensori di un imputato hanno presentato istanza di ricusazione del consigliere relatore di una causa pendente dinanzi alla Quinta Sezione della Corte di cassazione. Il relatore aveva già svolto le medesime funzioni in un processo definito il 26.11.2025 dalla stessa Sezione, che aveva confermato la condanna dell’imputato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., quale partecipe all’associazione di stampo mafioso. Il procedimento pendente aveva invece ad oggetto l’accertamento della responsabilità per un omicidio ricondotto al medesimo contesto associativo e aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. Secondo la difesa, il relatore verserebbe in una situazione di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto l’istanza manifestamente infondata, consistendo in un lungo stralcio della sentenza impugnata da cui si faceva discendere, in modo auto-assertivo, la situazione di incompatibilità.
Il Collegio ha richiamato il principio per cui la precedente condanna per fatti aggravati dalla finalità di agevolare la medesima associazione mafiosa non determina incompatibilità del giudice chiamato a pronunciarsi su un fatto commesso in tempi diversi, ma pur sempre aggravato dal metodo mafioso (Sez. 1, n. 22794 del 13/5/2009, Bontempo, Rv. 244381-01). L’incompatibilità, come precisata a seguito degli interventi della Corte costituzionale, riguarda il giudice che abbia pronunciato sentenza per lo stesso fatto.
Il processo per l’omicidio, commesso in un luogo e in un periodo diversi rispetto al delitto associativo, ha ad oggetto un fatto storicamente diverso. La prospettazione difensiva, peraltro, avrebbe tutt’al più riguardato l’aggravante dell’aver commesso il fatto per agevolare la cosca, un elemento che è solo accessorio rispetto al fatto giudicato e non coincide con esso.
La Corte ha ribadito che l’identità del fatto sussiste solo con una corrispondenza storico-naturalistica del reato in tutti i suoi elementi costitutivi (Sez. U, n. 34655 del 28/6/2005, Donati, Rv. 231799-01) e che costituisce fatto diverso quello che rappresenti un’ulteriore estrinsecazione dell’attività delittuosa, distinta nello spazio e nel tempo da quella pregressa (Sez. 5, n. 18020 del 10/2/2022, Laudani, Rv. 283371-01). La valutazione espressa in un procedimento connesso, concernente lo stesso imputato ma un reato storicamente diverso, non costituisce indebita manifestazione del convincimento né determina una compromissione del principio di imparzialità, in chiave costituzionale e convenzionale (Sez. 5, n. 21146 del 7/2/2019, Giunchiglia, Rv. 275347-01; Sez. 3, n. 387 dell’8/11/2022, dep. 2023, Di Blasi, Rv. 283917-01).
Quanto al rito, la Corte ha precisato che l’ordinanza che dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la ricusazione di un proprio giudice è adottata “de plano”, senza le conclusioni del Procuratore generale e senza l’audizione dell’interessato, ex art. 41, comma 1, cod. proc. pen. Il richiamo all’art. 611 cod. proc. pen. operato dall’ultima parte di tale disposizione riguarda solo l’ipotesi del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di inammissibilità pronunciata dalla Corte d’appello (Sez. 3, n. 46032 del 6/11/2008, Grimaldi, Rv. 241672-01). L’istanza è stata quindi dichiarata inammissibile, con condanna del dichiarante al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.