Riqualificazione in opposizione del ricorso per cassazione avverso revoca confisca (Cass. pen. Sez. 7 n. 9304 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione si pronuncia sulla richiesta di revoca della confisca è impugnabile esclusivamente a norma degli artt. 667, comma 4, e 676, comma 1, cod. proc. pen., mediante il rimedio della opposizione. Tale rimedio resta l’unico esperibile anche quando il giudice abbia irritualmente provveduto all’esito del procedimento camerale ex art. 666 cod. proc. pen., anziché de plano. Il ricorso per cassazione erroneamente proposto avverso tale provvedimento non è inammissibile, ma deve essere riqualificato come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente, in applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen..
Il Fatto
La Corte di appello di Ancona aveva rigettato la richiesta di revoca della confisca di una somma di denaro, disposta con sentenza irrevocabile nei confronti della parte istante. Avverso tale provvedimento, la medesima parte proponeva ricorso per cassazione, deducendo i motivi di doglianza avverso il diniego opposto dal giudice dell’esecuzione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il provvedimento impugnato, concernente la revoca della confisca, rientra nella categoria dei provvedimenti in materia di esecuzione per i quali l’ordinamento predispone lo specifico rimedio dell’opposizione. Il combinato disposto degli artt. 667, comma 4, e 676, comma 1, cod. proc. pen. individua, infatti, in tale mezzo l’unica via per far valere le proprie doglianze, essendo il ricorso per cassazione ammesso solo avverso l’ordinanza resa all’esito della fase di opposizione.
La Corte ha inoltre precisato che tale principio non subisce deroghe nell’ipotesi in cui il giudice dell’esecuzione abbia adottato il provvedimento all’esito dell’udienza camerale anziché de plano. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire che, anche in caso di provvedimento irritualmente adottato nelle forme camerali, rimane comunque esperibile esclusivamente l’opposizione, riqualificando il ricorso per cassazione eventualmente proposto, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis. A supporto di tale conclusione, la Corte ha richiamato il precedente delle Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022.
In applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto che l’erronea qualificazione del mezzo di gravame operata dalla parte non determini l’inammissibilità del ricorso. L’esatta qualificazione dell’impugnazione, imposta dal principio del favor impugnationis di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., comporta la trasmissione degli atti al giudice competente, il quale conserverà piena libertà di valutazione nel merito delle doglianze dedotte. La Corte ha, pertanto, qualificato l’impugnazione come opposizione, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona.
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Nota della Redazione
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