Il diniego di visto richiede il preavviso di rigetto (TAR Lazio n. 14725 del 09.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di diniego di visto per lavoro subordinato, in quanto esercizio di potere discrezionale correlato alla valutazione del rischio migratorio, deve essere preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. L’omissione del preavviso di rigetto determina l’annullamento del provvedimento, senza che l’amministrazione possa dimostrare in giudizio che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 241/1990. La motivazione del diniego deve basarsi su risultanze istruttorie concrete e non può essere integrata postuma in giudizio, essendo inammissibile per i provvedimenti discrezionali. Il nulla osta al lavoro rilasciato dallo sportello unico per l’immigrazione costituisce solo un presupposto per il rilascio del visto, che resta affidato alla valutazione discrezionale dell’autorità diplomatica, senza alcun nesso di necessaria implicazione tra i due atti. La nullità della procura alle liti rilasciata all’estero senza legalizzazione è sanabile nel corso del giudizio e, comunque, l’errore in cui sia incorsa la parte può essere dichiarato scusabile d’ufficio ai sensi dell’art. 37 c.p.a.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino pakistano, presentava istanza di visto per lavoro subordinato presso l’Ambasciata d’Italia, avendo ottenuto il previo nulla osta dello Sportello unico per l’immigrazione. L’Ambasciata rigettava l’istanza con motivazione basata sull’esito del colloquio, ritenendo che il richiedente non avesse alcuna intenzione di svolgere l’attività lavorativa dichiarata. Avverso tale diniego, il ricorrente proponeva ricorso deducendo la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, per l’omesso preavviso di rigetto, nonché il difetto di motivazione e la contraddittorietà con il nulla osta già rilasciato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha affrontato in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per la nullità della procura alle liti, rilasciata all’estero senza apostillatura. Richiamato il contrasto giurisprudenziale e preso atto dell’indirizzo delle Adunanze plenarie n. 11 del 2025 sulla non applicabilità dell’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. al giudizio amministrativo, il Tribunale ha riconosciuto la scusabilità dell’errore in cui era incorsa la parte, dichiarandola d’ufficio ai sensi dell’art. 37 c.p.a., con conseguente rigetto dell’eccezione.
Nel merito, il giudice ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che l’amministrazione ha esercitato un potere discrezionale in materia di rischio migratorio senza aver attivato il contraddittorio procedimentale. La comunicazione dei motivi ostativi, prevista dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990, avrebbe infatti consentito al richiedente di rappresentare le proprie ragioni prima della decisione finale, come costantemente richiesto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto apodittica l’affermazione dell’Ambasciata sulla mancata volontà del ricorrente di svolgere il lavoro, non essendo individuabili le risposte che avrebbero ingenerato tale convincimento. La motivazione del diniego, trattandosi di atto discrezionale, doveva fondarsi su elementi istruttori concreti e logicamente apprezzabili, senza possibilità di integrazione postuma in giudizio mediante la relazione depositata dall’amministrazione.
È stata invece esclusa la contraddittorietà tra il nulla osta e il diniego di visto, atteso che il primo costituisce solo un presupposto per il rilascio del secondo, che resta conseguente a una valutazione autonoma e discrezionale dell’autorità diplomatica. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del diniego e ordine all’amministrazione di procedere a una rinnovata valutazione entro novanta giorni, con compensazione delle spese per eccezionali ragioni.
Nota della Redazione
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