Attenuanti generiche e recidiva: motivazione sufficiente e diniego legittimo (Cass. pen. Sez. VII n. 28107 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non impone al giudice di merito di esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando disattesi o superati gli altri da tale valutazione. In tema di recidiva, la valutazione non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale di consumazione, dovendo il giudice esaminare in concreto, secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, onde verificare se e in quale misura la pregressa condotta criminosa riveli una perdurante inclinazione al delitto. Sono inammissibili i motivi che riproducono censure già vagliate dal giudice di merito senza specifica critica delle relative argomentazioni.
Il Fatto
Due imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha confermato la loro penale responsabilità per il delitto di minaccia aggravata e ha rideterminato la pena.
La questione arriva davanti alla Suprema Corte in seguito alla proposizione di motivi che investono il trattamento sanzionatorio: da un lato la mancata applicazione delle attenuanti generiche, dall’altro la sussistenza della recidiva.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina preliminarmente il motivo del primo ricorrente, rilevandone l’inammissibilità. La censura è riproduttiva di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici e non è scandita da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata.
Quanto al secondo ricorrente, il motivo concernente il diniego delle attenuanti generiche è giudicato non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato, in presenza di una motivazione esente da evidenti vizi logici. La Corte richiama il principio secondo cui il giudice di merito non deve prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
Il medesimo motivo è dichiarato inammissibile anche nel profilo relativo alla recidiva. Il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi di legittimità, secondo cui la valutazione non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati.
Il giudice è tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, tale da avere influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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