Interpretazione del contratto e sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. civ. Sez. II n. 1091 del 16.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene ai giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione. È pertanto inammissibile ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati. La motivazione è apparente solo quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture. In tema di art. 116 cod. proc. civ., la doglianza è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice abbia disatteso una specifica regola di valutazione della prova, non già quando si deduca il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

Il Fatto

Una società fornitrice convenne in giudizio una società regionale per la sanità chiedendo la risoluzione del contratto di fornitura di sette apparecchiature per risonanza magnetica destinate a strutture sanitarie pubbliche, per il corrispettivo di oltre otto milioni di euro. Il Tribunale rigettò la domanda, ravvisando nell’appaltatrice un grave inadempimento per il mancato rispetto del termine di trenta giorni per la consegna del progetto definitivo ed esecutivo, decorrente, a suo avviso, dalla sottoscrizione del contratto.

La Corte d’appello sovvertì la decisione e risolse parzialmente il contratto, relativamente a sei macchinari, per inadempimento della committente, condannandola al pagamento di poco meno di ottocentomila euro. La società regionale ricorse per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi, tra loro correlati, denunciavano violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e l’illogicità della motivazione. La ricorrente sosteneva che la Corte territoriale avesse dato priorità all’interpretazione oggettiva invece che a quella soggettiva e non avesse considerato il rapporto di specialità tra le clausole contrattuali.

La Corte ha disatteso il complesso censorio. Ha rilevato che la motivazione impugnata esamina i fatti proprio alla luce delle norme ermeneutiche soggettive, mette a confronto le due disposizioni contrattuali e analizza la condotta delle parti, anche successiva alla stipulazione, cogliendone l’intenzione. Il sindacato di legittimità, ha ribadito richiamando Sez. 3 n. 2465 del 10.02.2015, non investe il risultato interpretativo in sé: l’apprezzamento dei fatti e la loro qualificazione spettano al giudice del merito. La critica della ricorrente si traduce in un’inammissibile nuova valutazione degli stessi elementi di fatto.

Quanto alla dedotta motivazione apparente, la Corte ha precisato che l’apparenza ricorre solo quando la motivazione, pur esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture. Ha richiamato Sez. 6 n. 13977 del 23.5.2019, le Sezioni Unite n. 22232/2016 e le Sezioni Unite n. 8053 del 7.4.2014, secondo cui la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. riduce al minimo costituzionale il sindacato sulla motivazione: è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

Sui limiti alla denuncia degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 20867 del 30.09.2020: la censura è ammissibile solo se si alleghi che il giudice abbia disatteso una specifica regola di valutazione della prova, non quando si deduca il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

Il quarto motivo, con cui la ricorrente assumeva di non potere essere ritenuta inadempiente perché investita del solo ruolo di centrale di acquisti, è stato giudicato inammissibile, in quanto diretto a un’impropria e alternativa ricostruzione di merito, peraltro aspecifica per difetto di autosufficienza. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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