Criteri di valutazione delle prove orali concorsuali e obbligo di predeterminazione (TAR Sicilia n. 2298 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La Commissione esaminatrice di un concorso pubblico è tenuta a predeterminare i criteri di valutazione delle prove orali. L’art. 5 del bando, nel limitarsi a individuare le materie oggetto d’esame, non la esonera da tale obbligo. La preventiva fissazione dei criteri costituisce presidio dei principi di imparzialità, trasparenza e par condicio dei concorrenti, poiché riconduce la discrezionalità tecnica entro parametri previamente individuati e verificabili. Il voto numerico può integrare adeguata motivazione del giudizio tecnico solo se la Commissione abbia previamente determinato criteri sufficientemente definiti. La loro assenza vizia il procedimento valutativo e impone la rinnovazione della prova.

Il Fatto

Il ricorrente, partecipante al concorso pubblico bandito da un Comune per il reclutamento di dieci istruttori di vigilanza, non superava la prova orale, riportando il punteggio di 19/30 a fronte del minimo di 21/30 previsto dalla lex specialis. Impugnava quindi i verbali della Commissione, le determinazioni di approvazione della graduatoria, gli atti endoprocedimentali e le schede di valutazione, deducendo plurimi vizi.

Nelle more del giudizio, l’Amministrazione annullava in autotutela gli esiti delle prove svolte in composizione irregolare e disponeva la riedizione delle stesse. Il ricorrente sosteneva la nuova prova, conseguendo nuovamente 19/30, e impugnava con motivi aggiunti gli atti del procedimento di secondo livello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse. L’autotutela aveva integralmente sostituito gli atti originariamente gravati, sicché l’interesse si era spostato sull’esito della nuova prova e sugli atti del procedimento di secondo livello, come confermato dalla proposizione dei motivi aggiunti.

È stata respinta l’eccezione di acquiescenza. La partecipazione alla prova rinnovata costituisce comportamento necessitato, volto a non essere definitivamente escluso dalla procedura, e non è incompatibile con la contestazione giurisdizionale già manifestata con il ricorso introduttivo.

Infondata è risultata la censura sul conflitto di interessi e sulla composizione della Commissione. Le cause di incompatibilità mutuate dall’art. 51 cod. proc. civ. sono tassative e richiedono la prova di un interesse personale, concreto e attuale, non fornita dal ricorrente. La valutazione è stata effettuata dal collegio perfetto, composto dai tre membri effettivi; la presenza di ulteriori soggetti con funzioni di supporto non inficia la legittimità dell’organo.

È stata invece accolta la censura sulla mancata predeterminazione dei criteri di valutazione. L’art. 5 del bando individua solo le materie e le finalità generali dell’accertamento, senza criteri idonei a disciplinare l’attribuzione del punteggio, né tali criteri risultano fissati successivamente dalla Commissione. Richiamando la giurisprudenza amministrativa e le Sezioni Unite n. 8412 del 2012, il Tribunale ha ribadito che il voto numerico può integrare sufficiente motivazione solo se i criteri siano stati puntualmente predeterminati.

L’assenza di criteri verificabili determina un vizio del procedimento valutativo. Il ricorso per motivi aggiunti è stato accolto, con annullamento degli atti impugnati e nuovo obbligo di rinnovazione della prova orale da parte di una Commissione in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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