Motivazione per relationem e non contestazione nel giudizio sulla falsa procura (Cass. civ. Sez. II n. 3977 del 13.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza d’appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione, ovvero dell’identità delle questioni, sì che dalla lettura di entrambe le motivazioni si ricavi un percorso argomentativo esaustivo e coerente. È inammissibile la doglianza che si risolva in un’istanza di revisione del convincimento del giudice di merito. L’onere della prova circa la particolare diligenza richiesta al notaio per l’identificazione del dichiarante non è invertito quando il giudice di merito si limiti ad applicare il principio di non contestazione ex art. 115, comma 1, cod. proc. civ. La valutazione della diligenza professionale è rimessa al giudice del merito ed è incensurabile in cassazione se congruamente motivata.

Il Fatto

Un soggetto agiva in giudizio davanti al Tribunale per far dichiarare la falsità della procura speciale con cui un terzo aveva venduto a una società semplice un complesso immobiliare, assumendo che l’identità del sedicente procuratore fosse stata costruita su un documento d’identità falsificato esibito al notaio rogante.

Il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarava la falsità della procura e l’inefficacia della compravendita, condannava la società alla restituzione dell’immobile e respingeva la domanda di responsabilità professionale proposta dalla società contro il notaio. La Corte d’Appello rigettava il gravame della società, confermando integralmente la decisione di primo grado. La società ricorreva quindi per cassazione con due motivi, mentre gli eredi dell’attore originario e il notaio resistevano con controricorsi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700 cod. civ., sostenendo che il giudizio di falsità fosse stato definito senza il rispetto delle regole della querela di falso e su mere fotocopie, con motivazione asseritamente apparente.

La Corte dichiara il motivo in parte infondato e in parte inammissibile. Quanto alla motivazione, ribadisce che la sentenza d’appello può essere redatta per relationem, purché il giudice del gravame espliciti, anche sinteticamente, le ragioni della conferma. Nel caso concreto la Corte territoriale non si era limitata ad aderire acriticamente alla pronuncia di primo grado: ne aveva riportato i passaggi e li aveva rapportati criticamente alle questioni prospettate dall’appellante, correggendone l’interpretazione.

La Corte richiama sul punto un articolato filone di legittimità — Cass. Sez. I, Ordinanza n. 20883 del 05.08.2019, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2397 del 03.02.2021, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 23997 del 02.08.2022 — e la nozione di motivazione apparente elaborata da Cass. Sez. Un. n. 2767/2023 e da Cass. Sez. Un. n. 8053 e n. 8054 del 07.04.2014. La motivazione è apparente quando, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, né la sua riferibilità al caso concreto.

Nel caso di specie la Corte esclude tale evenienza, perché i giudici di merito avevano spiegato e condiviso in modo argomentato il convincimento di primo grado. Le residue doglianze si risolvono in un’inammissibile richiesta di riesame del materiale probatorio: in tema di procedimento civile, l’interpretazione e la valutazione delle prove, la scelta di quelle ritenute idonee e il controllo della loro attendibilità sono riservati al giudice del merito.

Con il secondo motivo la ricorrente censurava la valutazione della diligenza del notaio nell’identificazione del dichiarante, deducendo la violazione dell’art. 49 legge 16 febbraio 1913, n. 89, un asserito inversione dell’onere della prova e il contrasto con Cass. Sez. Un. n. 12477 del 21.05.2018 e Cass. Sez. 3 n. 29321 del 07.12.2017. Il motivo è dichiarato inammissibile: la Corte d’Appello non aveva invertito l’onere probatorio, ma aveva applicato il principio di non contestazione ex art. 115, comma 1, cod. proc. civ., rilevando che le circostanze poste a fondamento della diligenza del notaio non erano state specificamente contestate, con conseguente difetto di autosufficienza del mezzo ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. Il giudizio sulla diligenza professionale, se logicamente motivato, resta incensurabile in sede di legittimità. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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