Sequestro preventivo: periculum non può desumersi dal solo fumus (Cass. pen. Sez. III n. 30418 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità sulle misure cautelari reali è ammesso, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge, nozione che comprende gli errores in iudicando e in procedendo e i vizi della motivazione così radicali da renderla del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, adottato a norma dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio. Il periculum non può essere desunto dal solo fumus, ossia dalla gravità indiziaria, ma richiede l’indicazione degli elementi per cui il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato.
Il Fatto
La vicenda processuale riguarda un procedimento per reati tributari nel quale il ricorrente era coinvolto quale amministratore di fatto di una società, con contestazione di concorso morale in un reato previsto dall’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000. Il Tribunale del riesame, decidendo sull’impugnazione avverso il sequestro preventivo, aveva confermato la misura.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando più motivi. I primi due censuravano, sotto il profilo del vizio di motivazione, il ruolo di amministratore di fatto e il concorso morale nel reato. Il terzo motivo investiva il periculum in mora, ritenuto giustificato dal Tribunale del riesame in modo incoerente. La questione approda così al vaglio di legittimità sulle condizioni di ammissibilità del ricorso e sulla motivazione del periculum.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte dà atto che i difensori, dopo aver chiesto la trattazione orale e dopo il decreto autorizzativo del Presidente di sezione titolare, vi hanno rinunciato. Il processo è stato comunque trattato in pubblica udienza, perché la richiesta di trattazione orale deve considerarsi irretrattabile: diversamente non sarebbe possibile rispettare i termini previsti dall’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, per la forma di trattazione alternativa a contraddittorio meramente cartolare, con necessità di differire ulteriormente la trattazione e incidere sulla durata del procedimento in pregiudizio del bene tutelato dall’art. 111, comma secondo, Cost.
Sul piano del controllo di legittimità, la Corte ribadisce il perimetro dell’art. 325 cod. proc. pen.: sono deducibili la violazione di legge e quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico del giudice.
I primi due motivi, relativi al ruolo dell’amministratore di fatto e al concorso morale nel reato, ineriscono al vizio di motivazione e sono pertanto inammissibili, perché propongono una rivalutazione degli elementi indiziari già valutati dal giudice di merito.
È invece fondato il terzo motivo sul periculum. La sua giustificazione è assolutamente incoerente e priva dei requisiti minimi di idoneità, poiché, a prescindere dall’adempimento tributario che parrebbe accertato in altra sentenza e non esaminato nell’ordinanza, il Tribunale del riesame ha desunto il periculum esclusivamente dal fumus, ossia dalla gravità indiziaria, nonostante l’accertata capienza patrimoniale della società e la mancanza di atti distrattivi.
La Corte richiama le Sezioni Unite n. 36959 del 2021, secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere la concisa motivazione del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio, indicando gli elementi per cui il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato. Da qui l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Napoli per nuovo esame sul presupposto del pericolo di dispersione dei beni.
Nota della Redazione
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