Terzo estraneo al reato e dissequestro dell’oro: appello cautelare inammissibile (Cass. pen. Sez. III n. 31321 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo, il terzo estraneo al reato che agisca con l’appello cautelare reale ex art. 322-bis cod. proc. pen. per ottenere la restituzione di metalli preziosi conferiti in un contratto di deposito è privo dell’interesse concreto ed attuale ad impugnare quando il bene sia stato venduto dall’amministratore giudiziario previa autorizzazione del giudice, con versamento del ricavato; la tutela del suo diritto non può che passare dalla verifica concorsuale del credito secondo gli artt. 52 e ss. d.lgs. n. 159 del 2011, richiamati dall’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. Parimenti inammissibile è l’appello che non contesti gli effetti preclusivi della precedente decisione sulla medesima istanza di dissequestro, non essendo sufficiente la mera riproposizione delle questioni già esaminate. Le facoltà contrattuali del terzo vanno semmai esercitate nei confronti dell’amministratore giudiziario, unico soggetto legittimato, ove subentri ai sensi dell’art. 56 d.lgs. n. 159 del 2011.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato con una società un contratto di investimento in metalli preziosi denominato “conto tesoro”. Nell’ambito di un procedimento per associazione per delinquere e reati tributari, il G.i.p. del Tribunale di Lecce aveva disposto il sequestro preventivo, poi rigettando l’istanza di dissequestro con provvedimento del 09.12.2024, ritenuta meramente ripropositiva di analoga istanza già respinta il 24.11.2023.

Il Tribunale di Lecce, con ordinanza dell’11.02.2025, dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta dal terzo estraneo, rilevando che l’oro era stato venduto dall’amministratore giudiziario e che il ricorrente era ormai titolare di un mero diritto di credito. Il terzo ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione III muove da un rilievo preliminare. Il G.i.p. aveva dichiarato inammissibile l’istanza di dissequestro perché ripropositiva di questioni già esaminate e disattese, senza deduzione di elementi di novità. Gli effetti preclusivi della decisione del 2023, richiamati dal Tribunale, non sono stati contestati con l’atto di appello né in sede di legittimità: di qui l’originaria inammissibilità del gravame.

Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui l’appello cautelare di cui all’art. 310 cod. proc. pen. ha la struttura dei mezzi di impugnazione ordinari e impone di individuare i punti della decisione censurata e i motivi di fatto e di diritto, con specificità proporzionale alle argomentazioni del provvedimento impugnato. Principio pacificamente applicabile all’appello cautelare reale.

La Corte conferma poi la necessità dell’interesse concreto ed attuale ad impugnare: alla richiesta di riforma deve conseguire un risultato vantaggioso e immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell’impugnante. Nel caso concreto, l’amministratore giudiziario aveva ottenuto l’autorizzazione a vendere l’oro e a versare il ricavato, mentre nelle operazioni di ricognizione non era stato reperito metallo specificamente destinato al prodotto contrattuale.

Ne segue che il terzo di buona fede è ormai titolare di un diritto di credito, da far valere davanti al giudice che ha emesso il decreto di sequestro ai sensi degli artt. 52 e ss. d.lgs. n. 159 del 2011, con verifica dei crediti nei confronti della società e fissazione dell’udienza ex art. 57 del medesimo decreto. Il ricorrente non ha spiegato perché dovrebbe esserne esentato, limitandosi a invocare la propria buona fede, che è invece presupposto della positiva verifica del credito.

Anche seguendo la diversa prospettiva contrattuale del G.i.p., per cui il contratto restava valido ed efficace, la Corte esclude che dall’incidente cautelare possa derivare un risultato utile. Le facoltà contrattuali vanno esercitate nei confronti dell’amministratore giudiziario, unico legittimato, ove subentri ai sensi dell’art. 56 d.lgs. n. 159 del 2011, previa autorizzazione del giudice ove necessaria. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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