Spese di lite amministrative liquidate secondo i parametri del D.M. 55 (Cons. Stato n. 10398 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo la liquidazione delle spese processuali deve avvenire sulla base dei parametri dettati dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, e non secondo criteri discrezionali svincolati da tali valori. I parametri operano come fattori di concretizzazione del compenso e muovono da valori medi, sui quali il giudice può applicare aumenti o diminuzioni secondo le percentuali previste dalla norma. Solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi tabellari il giudice è tenuto a indicare i criteri seguiti. La liquidazione di una somma meramente simbolica è illegittima perché lesiva del decoro professionale, trovando limite nell’art. 2233, comma secondo, cod. civ. La discrezionalità del giudice nelle spese resta sindacabile in appello quando la decisione principale venga modificata o in caso di manifesta abnormità, e la serialità del contenzioso può giustificare il contenimento del compenso.
Il Fatto
L’appellante aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, in sede di lavoro, una sentenza passata in giudicato che riconosceva il computo dei servizi a tempo determinato pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera e il pagamento delle relative differenze retributive. Non ottenuta l’esecuzione spontanea, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lazio, chiedendo al Ministero dell’Istruzione e del Merito il compimento degli atti necessari a dare piena attuazione al giudicato.
Il TAR, con la sentenza n. 599/2025, ha accolto il ricorso e ha condannato l’amministrazione alle spese, liquidandole nella somma di € 500,00. Avverso questo solo capo ha proposto appello la ricorrente, dolendosi dell’esiguità della liquidazione e chiedendo la condanna del Ministero al pagamento di € 4.427,00, oltre accessori, con attribuzione al difensore antistatario. Il Ministero ha resistito.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dal rilievo che il giudice di prime cure, pur avendo accolto integralmente la domanda, ha liquidato le spese in misura non conforme all’art. 91 cod. proc. civ. e alla disciplina dei parametri forensi. Richiama l’indirizzo consolidato secondo cui anche nel processo amministrativo occorre fare riferimento al D.M. n. 55 del 2014 e, in particolare, agli artt. 4 e 5, che impongono di valutare caratteristiche, urgenza e pregio dell’attività prestata, importanza e difficoltà dell’affare, risultati conseguiti e complessità delle questioni trattate.
Il Collegio chiarisce la natura dei parametri: abrogate le tariffe professionali per effetto dell’art. 9 della legge n. 27 del 2012, e dettata dalla legge n. 247 del 2012 la regola della pattuizione scritta del compenso, i valori tabellari costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard della prestazione. Ne deriva che il giudice deve motivare solo quando si discosti in modo apprezzabile dai valori medi, fermo il limite dell’art. 2233, comma secondo, cod. civ., che vieta somme praticamente simboliche.
La Corte riconosce che la condanna alle spese non ha portata assoluta e inderogabile: la compensazione, totale o parziale, può essere valorizzata in presenza di novità e complessità delle questioni, con liquidazione anche inferiore ai parametri. Ribadisce poi il limite del sindacato in appello sulla condanna alle spese del primo giudice, circoscritto all’ipotesi di modifica della decisione principale, salvo la manifesta abnormità.
Applicando tali principi, il Collegio ritiene che l’importo di € 500,00 sia meramente simbolico e lesivo del decoro professionale. Accoglie quindi la pretesa nella misura di € 2.000,00, giudicando eccessiva la somma richiesta, non proporzionata all’importanza dell’opera e alla semplicità del ricorso, connotato da elevata serialità rispetto ad altri ricorsi di ottemperanza proposti dal medesimo difensore. Le spese del grado vengono compensate per metà, con condanna del Ministero per la restante parte e al rimborso del contributo unificato per entrambi i gradi.
Nota della Redazione
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