Ottemperanza ai decreti di equa riparazione senza termine dilatorio (TAR Calabria n. 1367 del 26.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto i decreti della Corte d’appello emessi ex art. 3 legge n. 89/2001, il creditore non è tenuto alla notificazione del titolo esecutivo né al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. La richiesta di pagamento ex art. 5 sexies legge n. 89/2001, seguita dal decorso di sei mesi senza adempimento, integra i presupposti dell’azione di ottemperanza ex artt. 112 ss. cod. proc. amm. L’amministrazione resistente ha l’onere di provare l’esecuzione del provvedimento giurisdizionale. Le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico dell’amministrazione inadempiente e, in caso di ulteriore inerzia, sono soddisfatte dal commissario ad acta.

Il Fatto

La ricorrente ha agito per ottenere l’esecuzione del decreto della Corte d’appello di Catanzaro del 7.1.2021, con il quale il Ministero della Giustizia era stato condannato al pagamento di una somma a titolo di equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo, oltre interessi legali e spese processuali.

Il titolo era divenuto definitivo ed era stato ritualmente notificato all’amministrazione. La creditrice aveva inviato la richiesta di pagamento ex art. 5 sexies legge n. 89/2001 ed erano decorsi sei mesi senza che l’amministrazione vi desse corso. Il Ministero della Giustizia, regolarmente intimato, non si è costituito. La questione giunge al giudice amministrativo in sede di ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il collegio muove dalla qualificazione del titolo: il decreto della Corte d’appello ex legge n. 89/2001 è assistito da autorità di cosa giudicata, come attestato dalla documentazione prodotta, ed è stato ritualmente notificato all’amministrazione. Su questa base si radica l’azione di ottemperanza prevista dagli artt. 112 ss. cod. proc. amm.

Il passaggio centrale riguarda i presupposti procedurali. Il TAR, rivedendo la propria precedente giurisprudenza, afferma che per le ottemperanze ai decreti della Corte d’appello non sono più dovuti né la notificazione del titolo esecutivo né il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il collegio richiama in proposito Consiglio di Stato n. 1423/2021. Il superamento del termine dilatorio trova giustificazione nella specialità del rito e nella già intervenuta richiesta di pagamento.

Quanto all’onere probatorio, la Corte ribadisce che la pubblica amministrazione deve dimostrare di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, come affermato da Cass. SS.UU. n. 13.533/2001. Nel caso concreto il Ministero, non costituitosi, non ha offerto alcuna prova dell’adempimento.

Integrati tutti i requisiti, il ricorso è accolto. Il TAR ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, e nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, che provvederà entro novanta giorni dall’istanza di parte, senza compensi ai sensi dell’art. 5 sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

Sul governo delle spese, il collegio liquida l’importo secondo i parametri del D.M. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine a quella oggetto di giudizio, richiamando Consiglio di Stato n. 1247/2016. Il TAR estende poi al commissario il compito di provvedere al pagamento delle spese in caso di mancata refusione nel medesimo termine di trenta giorni. Tale soluzione si fonda sul principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, su ragioni di economia processuale e sul principio del buon andamento, oltre che sul modello dell’art. 95 cod. proc. civ. e dell’art. 510 cod. proc. civ., che nel processo esecutivo colloca il soddisfacimento delle spese in prededuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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