Indennità di bilinguismo parametrata al titolo di studio per l’accesso alla funzione (TAR Trentino-Alto Adige n. 136 del 27.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’indennità di bilinguismo prevista per il pubblico impiego in provincia di Bolzano ha natura dinamica e va parametrata al grado dell’attestato linguistico corrispondente al titolo di studio richiesto per l’accesso alla funzione secondo la normativa vigente al momento della corresponsione, non a quello prescritto all’atto dell’assunzione. Il principio di corrispondenza tra titolo di studio e livello di conoscenza delle due lingue, ricavabile dagli artt. 1 e 4 del d.P.R. n. 752/1976, opera anche quando l’attestato posseduto sia di livello superiore a quello richiesto per l’accesso: in tal caso l’indennità è determinata con riferimento al grado dell’attestato corrispondente al titolo di studio d’accesso. L’interpretazione statica del rapporto d’impiego, che valorizzi il solo momento dell’accesso, contrasta con il principio costituzionale di uguaglianza e nega la logica incentivante all’apprendimento delle lingue. Non sussiste violazione dell’art. 81 Cost., poiché la norma di copertura finanziaria esiste ed è riferibile a tutti i beneficiari.

Il Fatto

La ricorrente, appartenente al ruolo degli agenti della Polizia di Stato in servizio in provincia di Bolzano, è in possesso del cd. patentino di bilinguismo “B” (livello B2 del QCER) e percepiva l’indennità corrispondente al patentino “C” (livello B1). Con ricorso ha chiesto l’accertamento del diritto a percepire l’indennità parametrata al livello B2, pari a euro 189,94 mensili, in luogo di quella di euro 151,97, a far data dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 95/2017, e la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze, oltre accessori.

L’Amministrazione si è costituita eccependo la prescrizione delle pretese economiche e sostenendo che rileverebbero i soli requisiti d’accesso vigenti al momento in cui la ricorrente era giunta alla funzione, all’epoca coincidenti con il diploma di scuola media inferiore. La questione giunge al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva sul rapporto di pubblico impiego non contrattualizzato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla novella recata dall’art. 1, lett. e), n. 1), del d.lgs. n. 95/2017, che ha modificato l’art. 6, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 335/1982 innalzando al diploma di istruzione secondaria di secondo grado il titolo richiesto per la nomina ad agente di Polizia. A tale titolo corrisponde, secondo la tabella dell’art. 4 del d.P.R. n. 752/1976, il livello B2 del QCER, ossia l’ex patentino “B”.

Richiamando il precedente specifico definito con sentenza n. 56/2024 e le pronunce n. 269/2019 e n. 325/2021, il Tribunale ribadisce il principio di corrispondenza tra livello di conoscenza delle due lingue e titolo di studio richiesto per l’esercizio della funzione. La regola trova conferma nell’art. 4, comma 6, del d.P.R. n. 752/1976, in tema di passaggio a funzioni superiori.

Quanto al computo, i commi quarto e quinto dell’art. 1 del d.P.R. n. 752/1976 stabiliscono che, se l’attestato posseduto è inferiore a quello richiesto, l’indennità si determina in base al grado posseduto; se è superiore, si calcola con riferimento all’attestato corrispondente al titolo d’accesso. La ricorrente possiede un livello superiore al minimo richiesto, sicché l’indennità va parametrata al B2.

Il Collegio respinge la tesi erariale fondata sul tempus regit actum. L’indennità ha natura incentivante e impronta dinamica: varia in ragione della modifica dei requisiti d’accesso e dell’acquisizione di attestati superiori, con il solo limite del grado corrispondente al titolo richiesto. Un’interpretazione statica produrrebbe disuguaglianze tra dipendenti che svolgono la medesima funzione con identiche capacità linguistiche, in contrasto con gli artt. 3 e 6 Cost. e con il principio di parità nell’uso delle lingue.

Quanto alla copertura finanziaria, la stessa esiste nell’art. 9 della legge n. 1165/1961 e nell’art. 49 del d.P.R. n. 752/1976; il principio dell’art. 81 Cost. è limite per il legislatore, non per il giudice. Accolto il ricorso, il diritto è riconosciuto dal 7.7.2017; la pretesa economica è però circoscritta al quinquennio precedente l’intimazione interruttiva della prescrizione, con accessori ex art. 429 cod. proc. civ..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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