Conto del consegnatario militare irregolare senza i modelli analitici prescritti (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 167 del 13.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto è procedura giudiziale necessaria, volta a verificare la legale gestione delle risorse pubbliche da parte dell’agente contabile, e non può essere sostituito dalle verifiche interne dell’Amministrazione. Il consegnatario di beni mobili assume un obbligo di custodia che impone la resa del conto giudiziale ai sensi dell’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010, con l’indicazione del carico, dello scarico, dei resti e delle rimanenze. È irregolare il conto che, pur redatto su modello riepilogativo, non esibisca in sostanza i dati richiesti dall’art. 616 del R.D. n. 827/1924 e dall’art. 519, comma 3, citato, e che ometta i registri analitici e i fascicoli degli ordini, parti integranti del conto e da trasmettere alla Corte. L’eccezione di prescrizione è infondata, perché il deposito del conto costituisce in giudizio l’agente e interrompe il termine ex art. 2943 c.c.
Il Fatto
Il Magistrato istruttore riferiva al Presidente della Sezione in ordine alle irregolarità del conto giudiziale reso da un agente contabile, consegnatario di beni mobili del Ministero della Difesa per il periodo 01.07.2017–31.12.2017, depositato il 02.12.2019. Il conto era stato compilato sul modello 16/M, di riepilogo valutativo delle variazioni di carico, e non sul modello 24 previsto dal d.P.R. n. 194/1996; non era allegata la relazione dell’organo di controllo interno di cui all’art. 139, comma 2, c.g.c.. Non essendo possibile pervenire all’approvazione delle risultanze e al discarico, si chiedeva la fissazione dell’udienza.
L’Amministrazione resisteva sostenendo che gli allegati restano presso i propri uffici ai sensi dell’art. 140, comma 5, c.g.c. e che il modello riepilogativo era idoneo. L’agente eccepiva la prescrizione quinquennale, decorrente dalla consegna del conto all’Amministrazione, e contestava la necessità del modello 24, non estensibile all’Amministrazione militare. Il Pubblico Ministero concludeva per l’irregolarità; la difesa insisteva per il discarico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura del giudizio di conto, richiamando la Corte costituzionale n. 59 del 2024: procedura giudiziale necessaria per verificare la legalità della gestione del pubblico denaro. L’ineludibilità della giurisdizione contabile, fondata sull’art. 103, comma 2, Cost., impedisce che alla verifica del conto suppliscano controlli interni, peraltro solo potenziali, dell’Amministrazione.
Da ciò discende il rigetto dell’eccezione di prescrizione. Il deposito del conto costituisce l’agente in giudizio ex art. 140, comma 3, c.g.c., con conseguente interruzione del termine ai sensi dell’art. 2943 c.c. per la pendenza del giudizio. Il precedente della Sezione siciliana n. 1269/2013 è dichiarato non conferente, riguardando conti depositati con ritardo superiore a cinque anni.
Nel merito, il consegnatario non ha un mero obbligo di vigilanza, ma un pregnante obbligo di custodia con resa del conto ai sensi dell’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010, volto a dimostrare debito iniziale, materiale ricevuto, materiale distribuito e rimanenza. Tali risultanze non emergono dal modello 16/M. La Corte chiarisce che l’uso del modello 24 non è automaticamente estensibile all’Amministrazione militare e che la forma non incide sulla validità, ma il conto deve comunque esibire i dati essenziali. Le stesse istruzioni del D.M. 20 dicembre 2006 impongono ulteriori registri analitici e fascicoli degli ordini: documentazione che costituisce parte integrante del conto e va trasmessa alla Corte, non trattenuta dall’Amministrazione.
La mancata ricognizione preclude altresì il corretto passaggio di consegne ex art. 517, comma 3, d.P.R. n. 90/2010, con il rischio, secondo la Sez. giur. Veneto n. 86/2015, di confusione di gestione e responsabilità solidale degli agenti. Costituisce ulteriore irregolarità l’omessa allegazione della relazione ex art. 139, comma 2, c.g.c., come chiarito dall’ordinanza n. 15/2023 della Sezione, che richiede un organo di controllo terzo rispetto all’agente. Il conto è pertanto dichiarato irregolare, senza discarico e senza pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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