Quote latte: inammissibile l’impugnazione dell’intimazione che contesta il ruolo definitivo (TAR Lombardia n. 244 del 22.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile l’impugnazione giurisdizionale dell’intimazione di pagamento e della cartella esattoriale con cui si rimetta in discussione la legittimità del provvedimento di imputazione del prelievo supplementare divenuto inoppugnabile. Gli atti della fase di riscossione sono atti consequenziali privi di autonoma lesività quanto all’esistenza e al contenuto del debito e possono essere contestati solo per vizi propri. Il nesso di presupposizione comporta l’inammissibilità delle censure che investano l’atto presupposto non tempestivamente impugnato, ove non emergano vizi propri della singola fase attuativa. La prescrizione del credito per prelievo supplementare, tanto per il capitale quanto per gli interessi, è quella decennale e non decorre durante il giudizio promosso dal debitore. L’intimazione che richiami la cartella presupposta e riproduca gli elementi essenziali del debito soddisfa l’obbligo di motivazione.
Il Fatto
Il titolare di un’azienda agricola produttrice di latte vaccino, assoggettata al regime europeo di contingentamento fino alla campagna 2014-2015, impugna l’intimazione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione per la provincia di Mantova, con la quale è stato richiesto il pagamento di Euro 98.651,00 su residuo ruolo AGEA “ex D.L. 27/2019” per prelievi latte, interessi e oneri di riscossione, in riferimento a una cartella AGEA. L’impugnazione è estesa all’atto di pignoramento presso terzi, per una somma superiore che comprende ulteriori debiti.
La parte ricorrente censura l’atto sotto plurimi profili e indica quale annata oggetto della controversia la campagna 2007/2008. Costituitasi in giudizio, AGEA ha depositato documentazione e una relazione con cui assume che l’annata in contestazione sia quella 2006/2007. La questione centrale diviene dunque l’individuazione dell’annata lattiera cui riferire l’atto e, di riflesso, la sorte delle censure che investono l’imputazione del prelievo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio procede anzitutto all’accertamento dell’annata. L’intimazione indica cartolarmente il 2007 e rinvia a una cartella che sarebbe stata notificata nel 2008, circostanza negata dalla ricorrente. AGEA, non in possesso dell’originale, ha fornito elementi ricostruttivi: l’importo del debito residuo scaduto corrisponde a quello risultante dal Registro Debitori alla voce prelievo ancora dovuto per la campagna 2006/07, mentre nessuna corrispondenza sussiste con l’importo di Euro 63.248,40. L’importo netto di Euro 58.904,28, maggiorato di interessi di mora e oneri di riscossione, corrisponde esattamente alla somma intimata. Resta quindi appurato che l’annata in contestazione è quella 2006/07.
Tale accertamento produce conseguenze rilevanti. Con sentenza n. 12334/2018, pubblicata il 18.12.2018, il TAR Lazio ha respinto il ricorso proposto nel 2008 da diversi produttori, tra cui l’azienda ricorrente, avverso l’imputazione del prelievo per la campagna 2006/07. La sentenza è passata in giudicato, non essendo stata impugnata innanzi al Consiglio di Stato. Richiamando l’orientamento consolidato (Cons. St., sez. V, n. 6012 del 2014; TAR Lazio, sez. III, n. 9033 del 2018; TAR Salerno, sez. II, n. 168 del 2021), il Collegio afferma che l’atto di imputazione del prelievo è il primo e fondamentale provvedimento della sequenza procedimentale; cartella e intimazione costituiscono solo atti del procedimento esecutivo, privi di autonoma lesività sul debito e contestabili solo per vizi propri. Ne deriva l’inammissibilità dei motivi da 1 a 5, concernenti la mancata applicazione del regime delle quote latte, l’indeterminatezza delle quote assegnate, l’incertezza sui dati produttivi, la compensazione con gli aiuti PAC e la violazione dei principi delle sentenze della Corte di giustizia.
Nel merito delle censure residue, il Collegio esclude la prescrizione. La prescrizione applicabile al prelievo supplementare, per capitale e interessi, è quella decennale, trattandosi di somme dovute a seguito di specifici accertamenti e non periodiche (Cons. Stato, sez. II, n. 8659 del 2021; TAR Lazio, sez. II-ter, n. 1320 del 2020). Gli interessi non sono scindibili dal capitale, basandosi sul medesimo inadempimento. Sono intervenuti plurimi atti interruttivi: l’intimazione AGEA del 19.06.2009, notificata il 04.08.2009, e la domanda di rateizzazione del 02.03.2010, accolta il 13.10.2010, che costituisce riconoscimento di debito. Inoltre, secondo la regola dell’art. 2945, secondo comma, cod. civ., la prescrizione si interrompe con la proposizione del ricorso e non decorre nella pendenza del giudizio promosso dal debitore (Cass. civ., sez. III, n. 31259 del 2022; Cass. civ., sez. III, n. 40845 del 2021).
Il Collegio ritiene infondate le doglianze sull’omessa notifica degli atti presupposti, risultando l’atto di imputazione regolarmente notificato e impugnato, e quelle sulla natura formale dei rilievi, superata dall’impugnazione del provvedimento di imputazione e dalla possibilità di dispiegare compiutamente le difese. Quanto alla regolarità dell’intimazione, il livello di motivazione richiesto dall’art. 7 della legge n. 212/2000 è raggiunto: il rinvio alla cartella presupposta ha reso inutile l’allegazione, e la riproduzione delle informazioni di dettaglio sul debito consente l’effettivo esercizio del diritto di difesa. Priva di pregio è la censura sulla responsabilità solidale per gli interessi, nonché quella sul computo degli interessi e sugli aggi di riscossione, fissati dalla legge e spettanti all’agente della riscossione in caso di procedura coattiva. Il ricorso è respinto e la domanda risarcitoria segue la stessa sorte; le spese sono compensate per la complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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