Accesso agli atti ispettivi e segreto investigativo: ostensibilità parziale (TAR Sicilia n. 3089 del 16.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il segreto di indagine ex art. 329 cod. proc. pen. sottrae all’accesso documentale i soli atti effettivamente afferenti al procedimento penale, cioè quelli compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria e quelli confluiti nel fascicolo del relativo procedimento. Restano invece ostensibili, ai sensi dell’art. 24 legge n. 241/1990, gli atti che presentino un mero rilievo amministrativo, se del caso mediante ostensione parziale, allorché siano formalmente contenuti in un documento rilevante anche ai fini penali. La pendenza del procedimento amministrativo non è, di per sé, ragione di diniego, essendo sufficiente che il documento sia formato e utilizzato. Il diniego fondato sul segreto investigativo non costituisce motivazione postuma quando l’Amministrazione dimostri in giudizio che, in parte qua, il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso ai sensi dell’art. 21-octies, secondo comma, legge n. 241/1990.

Il Fatto

Una società riceveva un verbale unico di accertamento dall’Ispettorato territoriale del lavoro, con il quale le venivano irrogate molteplici sanzioni e indicate come fonti di prova le dichiarazioni dei lavoratori, gli accertamenti in banca dati e la documentazione acquisita. Per difendersi dalle contestazioni, la società chiedeva l’accesso a quei documenti.

L’Ispettorato negava l’accesso sul presupposto che il procedimento non fosse concluso e che le dichiarazioni dei lavoratori fossero escluse ai sensi del d.m. n. 757 del 1994. Esperito senza esito il riscontro alla nota di contestazione, la società impugnava il diniego davanti al TAR Sicilia, che accoglieva parzialmente il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo che le sanzioni erano già state determinate: la società aveva quindi, in linea di principio, il diritto di ottenere copia dei documenti per predisporre scritti difensivi. Il nodo è la tipologia di atti coperti dal segreto istruttorio, non ostensibili ai sensi dell’art. 329 cod. proc. pen..

Richiamando TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 7578 del 2022 e Cons. Stato, sez. IV, n. 4537 del 2016, il TAR ricorda che non sono ostensibili gli atti afferenti a informative penali, indagini in corso o procedimenti penali, rientranti nella disponibilità dell’organo requirente. L’esistenza di un’indagine penale, tuttavia, non implica la non ostensibilità di tutti gli atti connessi ai fatti oggetto di indagine.

La Sezione applica il criterio selettivo: vanno esclusi i soli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, mentre possono essere ostesi gli atti a mero rilievo amministrativo, eventualmente tramite ostensione parziale. Il Collegio non condivide la tesi dell’integrazione postuma della motivazione: l’Amministrazione ha dimostrato in giudizio che, per gli atti effettivamente relativi all’indagine penale, il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso, con diniego parzialmente vincolato.

Quanto alla prova documentale della pendenza del procedimento penale, il TAR osserva che essa, prima della conclusione delle indagini preliminari, non può essere fornita se non dalla stessa parte interessata. Accoglie invece la censura sull’accesso alle dichiarazioni dei dipendenti non più in forza, nonché quella secondo cui nessuna norma prevede il diniego per la sola pendenza del procedimento amministrativo.

Il Collegio ordina all’Amministrazione di esibire la documentazione richiesta, esclusa quella effettivamente coperta da segreto istruttorio, entro trenta giorni, e compensa le spese per la natura articolata della fattispecie e l’esito parzialmente satisfattivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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