Divieto di detenzione armi e remissione querela non escludono pericolo di abuso (TAR Abruzzo n. 363 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La possibilità di detenere e portare armi non costituisce un diritto assoluto, ma è subordinata all’accertamento di rigorosi requisiti di affidabilità del richiedente. Il potere prefettizio di cui all’art. 39 r.d. n. 773 del 1931 ha natura cautelare e preventiva e anticipa la soglia di tutela della sicurezza pubblica rispetto alla repressione dei reati: non richiede la prova dell’abuso, essendo sufficiente una ragionevole previsione di uso improprio dell’arma. Il giudizio di affidabilità non presuppone una condanna penale, e la remissione della querela, diretta a comporre una controversia privata, lascia impregiudicata la valutazione dei fatti che ne sono oggetto. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato alla manifesta illogicità, irragionevolezza, carenza istruttoria o motivazionale.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di porto d’armi dal 1967, impugna il decreto con cui il Prefetto dell’Aquila gli ha vietato di detenere armi e munizioni, disponendone la cessione entro centocinquanta giorni dalla notifica. Il provvedimento si fonda sulla conflittualità insorta con un conoscente, che lo aveva querelato per il reato di cui all’art. 612 c.p., e richiama un procedimento penale nel quale, secondo il ricorrente, egli sarebbe persona offesa e non imputato.

Con unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di legge, eccesso di potere, difetto dei presupposti, carenza istruttoria e motivazionale, contraddittorietà e illogicità. Sostiene che il divieto sarebbe stato adottato senza alcun accertamento sulla sua condotta e sui fatti che nega, e che la querela è stata successivamente rimessa. L’amministrazione resiste. All’udienza del 19 giugno 2024 il ricorso passa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di autorizzazioni di polizia. Richiama la Corte costituzionale n. 440 del 1993 e la Cons. Stato, sez. III, n. 1972 del 2019 sul carattere non assoluto del diritto di detenere armi. Evidenzia che l’amministrazione esercita un potere ampiamente discrezionale, censurabile solo per manifesta illogicità o irragionevolezza, carenza istruttoria o di motivazione (Cons. Stato, sez. III, n. 9971 del 2022).

La Corte chiarisce che il giudizio di affidabilità non esige particolari motivazioni quando il richiedente risulti autore di atti di violenza contro persone o cose (Cons. Stato, sez. III, n. 3687 del 2016; sez. I, n. 5389 del 2011). Non è necessaria una condanna penale (sez. III, n. 3795 del 2022), né la remissione della querela o la riabilitazione escludono che i fatti possano essere considerati ostativi (sez. III, n. 5448 del 2018; n. 1731 del 2015). Il divieto di detenere armi, si osserva, ha natura cautelare e preventiva e non richiede che ne sia dimostrato l’abuso (sez. III, n. 8041 del 2021; n. 1814 del 2017).

Passando al caso concreto, il Tribunale rileva che il provvedimento impugnato è motivato unicamente dall’alterco del giugno-luglio 2018. Il riferimento al procedimento penale del 2008 è pertanto ininfluente, poiché l’amministrazione aveva già maturato il convincimento che il divieto dovesse essere adottato per la conflittualità tra l’interessato e il denunciante.

I fatti rilevanti emergono da una formale querela, e le circostanze di tempo e di luogo sono confermate dalla stessa ricostruzione contenuta nella memoria endoprocedimentale del ricorrente, che ammette l’esistenza dell’alterco. L’amministrazione ha quindi ritenuto che i rapporti tra i due fossero tali da rendere fonte di pericolo il fatto che uno dei due disponesse di armi.

Il giudizio di prevalenza del pericolo di abuso rispetto alla piena affidabilità del ricorrente non è irragionevole né immotivato: il divieto esige l’accertamento dell’assenza del più minimo riscontro fattuale, anche solo indiziario, che possa far presumere un uso improprio dell’arma. Non depone in senso contrario la remissione della querela, finalizzata a comporre una controversia privata e ostativa alla procedibilità penale. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione dell’ampia discrezionalità del potere esercitato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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