Procedimento disciplinare militare e sentenza penale di prescrizione: legittima la sanzione (Cons. Stato n. 3676 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza penale di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione non ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e non impedisce all’amministrazione militare di valutare autonomamente il fatto storico. L’art. 653, comma 1, cod. proc. pen. spiega efficacia vincolante solo in presenza di un accertamento pieno di insussistenza del fatto o di non attribuibilità della condotta. Il giudizio penale e quello disciplinare operano su piani distinti e autonoma è la valutazione dell’amministrazione, purché preceduta da autonoma rivalutazione degli elementi acquisiti e nel rispetto del contraddittorio. La sanzione disciplinare di stato inflitta al militare resta legittima quando l’istruttoria sia stata puntuale e le discolpe dell’incolpato siano state esaminate.

Il Fatto

Un finanziere, appuntato scelto della Guardia di finanza, era stato raggiunto da un procedimento penale per fatti connessi alla detenzione di materiale pedopornografico. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere lo aveva condannato, irrogando anche pene accessorie; la Corte di Appello di Napoli aveva poi dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Un distinto procedimento, avviato dalla Procura di Roma, si era concluso con sentenza di non luogo a procedere per essere i reati estinti per prescrizione.

Il comandante interregionale dispose un’inchiesta formale. La commissione di disciplina espresse giudizio di non meritevolezza alla conservazione del grado e l’amministrazione irrogò la perdita del grado per rimozione, con iscrizione nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito e modifica della causa di cessazione dal servizio. Il TAR Lazio – Latina respinse il ricorso. Il militare propose appello, lamentando i termini del procedimento, l’efficacia della sentenza penale e la carenza di istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe il computo dei termini dell’art. 1392 del d.lgs. n. 66/2010. Il Collegio ricostruisce la sequenza documentale: la sentenza penale, divenuta irrevocabile il 17 settembre 2019, è stata acquisita dall’amministrazione il 7 gennaio 2020; da lì è partito il procedimento, concluso l’11 novembre 2020. Nel computo non rientra il periodo di sospensione disposto dalla legislazione emergenziale, tra la data del 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020, ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 18/2020 e dell’art. 37, comma 1, d.l. n. 23/2020. Nessuna lesione, dunque, né del termine di novanta né di quello di duecentosettanta giorni.

Quanto al secondo motivo, la Corte richiama l’art. 653 cod. proc. pen. e la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. II, n. 2614 del 2026 e n. 1523 del 2026): l’efficacia vincolante del giudicato penale assolutorio opera solo quando sia stato accertato in modo pieno che il fatto non sussiste o non è attribuibile all’imputato. Nel caso concreto la sentenza ha dichiarato il non luogo a procedere per prescrizione, senza alcun accertamento positivo di innocenza. Pertanto non vi è divieto di valutazione del fatto in sede disciplinare.

Il Collegio ribadisce l’autonomia dei due giudizi: lo stesso fatto può essere lecito sul piano penale e illecito su quello disciplinare. L’amministrazione può utilizzare il materiale probatorio raccolto dal pubblico ministero, ma è tenuta a una autonoma e attenta rivalutazione. Nel caso di specie la sanzione espulsiva è stata irrogata solo dopo accertamenti autonomi, condotti anche alla luce delle numerose discolpe prodotte dal finanziere, con esclusione di ogni adeguamento acritico alle valutazioni della procura.

Il terzo motivo, relativo alla dedotta carenza istruttoria, è infondato. Il militare è stato invitato a prendere visione degli atti, a chiedere l’acquisizione di documenti e l’escussione di testi, sino alla produzione delle difese, esaminate dall’ufficiale inquirente e dalla commissione. La contestazione degli addebiti è stata ritenuta idonea: precisi riferimenti al fatto e dichiarazione della finalità disciplinare hanno consentito all’incolpato l’esatta individuazione dell’addebito (Cons. Stato, sez. I, pareri n. 737 del 2024 e n. 564 del 2024).

L’appello è quindi respinto, con salvezza degli atti impugnati e condanna dell’appellante alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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