Risarcimento danni e onere della prova: il principio dispositivo opera con pienezza (TAR Sicilia n. 3991 del 05.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nell’azione di responsabilità per danni davanti al giudice amministrativo il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento. Il metodo acquisitivo si giustifica solo per equilibrare l’asimmetria informativa tra Amministrazione e privato nell’esercizio del pubblico potere e nel correlato rimedio impugnatorio; nel giudizio risarcitorio il criterio della vicinanza della prova determina il riespandersi del principio dispositivo. L’onere probatorio va assolto non solo per gli elementi costitutivi dell’an, ma anche per la corretta quantificazione del danno. Il giudice amministrativo non può sopperire a una quantificazione operata in modo generico.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto la condanna del Comune al risarcimento dei danni derivanti da tre distinte vicende: il rigetto dell’istanza per il rilascio della concessione di suolo pubblico finalizzata alla collocazione di un chiosco, provvedimento già annullato con una precedente sentenza del medesimo TAR; la mancata esecuzione di quella sentenza; l’omessa conclusione del procedimento avviato con istanza di rilascio di permesso di costruire.

Illustrata la sussistenza degli elementi della responsabilità, la ricorrente ha indicato gli elementi utili alla quantificazione del danno. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto e ha poi rappresentato che, con una nuova determinazione, il SUAP aveva accolto l’istanza di concessione. La ricorrente ha replicato di avere avviato l’attività e ha chiesto un rinvio per produrre la dichiarazione dei redditi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta anzitutto la richiesta di rinvio. La dichiarazione dei redditi dell’anno in corso era offerta quale supporto probatorio alla quantificazione del danno, ma tale prova andava data in modo rigoroso già al momento dell’instaurazione della controversia. Il principio dispositivo non consente, dunque, un’integrazione probatoria tardiva.

Il nucleo argomentativo è la distinzione tra i due rimedi. Nell’azione di annullamento il metodo acquisitivo si giustifica in quanto occorre equilibrare l’asimmetria informativa tra Amministrazione e privato. Nell’azione di responsabilità tale asimmetria non si riscontra e opera il criterio della vicinanza della prova, che fa riespandere il principio dispositivo. Il Collegio richiama sul punto il consolidato orientamento espresso dal Consiglio di Stato, IV, 24 luglio 2024, n. 6700.

L’onere probatorio, precisa il Tribunale, va assolto non solo per gli elementi costitutivi dell’an, ma anche per la corretta quantificazione. Il giudice amministrativo non può sopperire a una quantificazione generica. Nel caso concreto la ricorrente, nell’atto introduttivo, ha offerto elementi di quantificazione — ricavi, costo del venduto, spese, oneri diversi, canone — privi di supporto probatorio, non avendo allegato la perizia richiamata; nella memoria conclusiva ha fatto riferimento a documenti contabili sopravvenuti senza però quantificare il danno.

Alla carenza probatoria segue il rigetto della pretesa risarcitoria. Il Collegio ravvisa tuttavia, in base al combinato disposto degli artt. 26, comma 1, cod. proc. amm. e 92, comma 2, cod. proc. civ., eccezionali ragioni per l’integrale compensazione delle spese del grado di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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