Condanna generica e ottemperanza: eseguibile la ricostruzione di carriera dei docenti (Cons. Stato n. 5687 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La condanna civile che indichi l’anzianità pre-ruolo utile, la data di immissione in ruolo e le fasce stipendiali nelle quali inserire il dipendente è specifica e autosufficiente e non integra una condanna generica ai sensi dell’art. 278 cod. proc. civ. Al giudice dell’ottemperanza è precluso ogni accertamento sul merito del rapporto sottostante, già definito dal giudice civile. L’ordine di esecuzione del giudicato si estende pertanto alla statuizione sul riconoscimento della progressione di carriera, non essendo necessaria alcuna ulteriore attività di completamento o integrazione della decisione azionata.

Il Fatto

Il Tribunale di Trani, sezione lavoro, con sentenza n. 860 del 5 maggio 2023, richiamando l’insegnamento della Corte di Cassazione in materia di ricostruzione della carriera pre-ruolo dei docenti, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento della progressione di carriera e al pagamento delle relative differenze retributive, quantificate in € 4.270,32, oltre accessori.

Non avendo il Ministero adempiuto, l’interessata ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia. Il giudice amministrativo, con sentenza n. 187 del 10 febbraio 2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso in riferimento alla statuizione sul riconoscimento della progressione di carriera, sul presupposto della natura generica della condanna civile, e lo ha invece accolto per la parte relativa al pagamento delle differenze retributive. Contro tale pronuncia è stata proposta impugnazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta il nodo centrale: stabilire se la condanna azionata richieda un accertamento ulteriore rispetto a quello già compiuto dal giudice civile, così da rendere inammissibile il ricorso in ottemperanza. La risposta è negativa. La decisione azionata non esige alcun accertamento afferente al rapporto di lavoro subordinato, ulteriore a quello già svolto tra le parti.

Il Consiglio di Stato esclude, in primo luogo, che la pronuncia del Tribunale di Trani sia riconducibile allo schema dell’art. 278 cod. proc. civ., che postula una quantità della prestazione ancora controversa. Nel caso concreto la condanna ha enunciato il criterio di quantificazione degli emolumenti dovuti.

La sentenza civile viene qualificata come specifica ed autosufficiente: dispositivo e motivazione contengono tutte le informazioni necessarie per consentire all’amministrazione di effettuare la ricostruzione di carriera. Il Tribunale ha indicato l’anzianità pre-ruolo utile ai fini giuridici ed economici, pari a 3295 giorni di effettivo servizio alla data dell’1 settembre 2012, ha individuato la data di immissione in ruolo e le fasce stipendiali nelle quali inserire la dipendente, con decorrenze dall’1 aprile 2014 e dall’1 aprile 2020.

A nulla rileva, dunque, la dedotta necessità di un accertamento nel merito del rapporto sottostante: è sufficiente conoscere l’anzianità pre-ruolo, la data di immissione in ruolo e le fasce stipendiali, tutti elementi già contenuti nella sentenza azionata. Il giudice dell’ottemperanza non deve integrare o completare la decisione, ma soltanto ordinarne l’esecuzione.

Di conseguenza è fondato anche il motivo relativo alla compensazione delle spese, che seguono invece il principio della soccombenza, unitamente al diritto al rimborso del contributo unificato. In riforma della sentenza di primo grado, l’appello viene accolto e il ricorso in ottemperanza è dichiarato fondato, con ordine al Ministero di eseguire la condanna civile secondo il dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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