Cliente gravemente negligente e obblighi di monitoraggio dell’intermediario nel furto di carta (ABF Collegio di Roma n. 1111 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio arbitrale in materia di operazioni di pagamento non autorizzate, la prova dell’autenticazione mediante microchip e corretta digitazione del PIN non esaurisce l’onere probatorio del prestatore di servizi di pagamento. Il Collegio, pur ravvisando la colpa grave dell’utilizzatore per la custodia dello strumento in luogo pubblico in assenza di specifiche cautele, ritiene che gravi sull’intermediario un obbligo di protezione, desumibile dall’art. 1375 c.c., che impone l’adozione di presidi automatici idonei a bloccare operazioni non in linea con la normale operatività. Lo spasmodico susseguirsi di operazioni di modico valore in un arco temporale ristretto costituisce segnale di allarme che avrebbe dovuto attivare il blocco temporaneo dello strumento. Ne deriva una ripartizione del concorso di colpa e la condanna dell’intermediario al pagamento di una somma determinata equitativamente.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto la restituzione di euro 1.607,52, corrispondente a un prelievo ATM e a diciassette pagamenti POS disconosciuti dopo il furto dello strumento di pagamento, avvenuto in luogo pubblico. Secondo la prospettazione del cliente, il blocco della carta sarebbe stato disposto con la telefonata delle ore 20:56 del 25 luglio, mentre le operazioni POS si collocherebbero tra le ore 21:05 e le ore 21:47, dunque successive al blocco. Il cliente ha precisato che il PIN era custodito separatamente dalla carta.
L’intermediario ha resistito sostenendo che tutte le operazioni erano state correttamente autenticate con lettura del chip e immediata digitazione del codice, con alert attivi tramite notifiche in APP. La banca ha inoltre depositato evidenza informatica di un blocco risalente alle ore 21:09 e ha collocato le operazioni in un arco temporale diverso da quello indicato dal ricorrente.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dal proprio orientamento consolidato, secondo cui integra colpa grave dell’utilizzatore la conservazione della carta in luogo pubblico senza l’adozione di specifiche cautele volte a impedirne la sottrazione da parte di terzi. Richiamando la decisione 3212/2024 del medesimo Collegio, si sottolinea che il furto in luogo affollato impone al cliente una maggiore soglia di attenzione nella custodia dello strumento di pagamento.
Sul versante dell’onere probatorio dell’intermediario, la decisione richiama la decisione n. 9951 del 24 settembre 2024: nella valutazione della diligenza del cliente un ridotto arco temporale tra il furto e l’utilizzo fraudolento costituisce elemento qualificante, unitamente alla presenza del microchip e all’assenza di errori nella digitazione del PIN.
Il Collegio rileva però un profilo ulteriore. Nel caso di specie risultano compiute diciassette operazioni del medesimo importo in circa quaranta minuti. Lo scarto di un’ora esatta tra gli orari indicati dal ricorrente e quelli dei Log prodotti dall’intermediario viene ricondotto alla possibile indicazione, sulle contabili, di un fuso orario diverso da quello di Roma.
La circostanza decisiva è tuttavia un’altra: lo spasmodico susseguirsi di operazioni di modico valore avrebbe dovuto far scattare quantomeno un blocco temporaneo del mezzo di pagamento. Il Collegio richiama sul punto la decisione N. 12589 del 05 dicembre 2024 del Collegio di Milano, che valorizza gli obblighi di protezione gravanti sull’intermediario ai sensi dell’art. 1375 c.c. e i doveri di adozione di adeguati presidi automatici di sicurezza, atti a bloccare le operazioni non in linea con la normale operatività.
Alla luce di questi elementi il Collegio ripartisce il concorso di colpa e, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di euro 1.000,00, determinata in via equitativa, oltre al rimborso di euro 20,00 per la presentazione del ricorso, con contributo di euro 200,00 alle spese della procedura in favore della Banca d’Italia.
Nota della Redazione
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