Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per le spese (TAR Calabria n. 879 del 04.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, una volta accertata l’autorità di cosa giudicata del titolo azionato, la rituale notificazione e l’inutile decorso del termine di sei mesi dalla richiesta di pagamento ex art. 5-sexies l. n. 89/2001, l’amministrazione ha l’onere di provare l’avvenuta esecuzione, non assolto il quale il giudice amministrativo ordina l’ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm.. Il giudice nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies l. n. 89/2001. Le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico dell’amministrazione e liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare. In caso di mancata refusione, al pagamento delle spese provvede lo stesso commissario, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e di economia processuale.

Il Fatto

Il ricorrente agisce con ricorso ex artt. 112 ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione del decreto decisorio emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Terza Civile, con il quale l’amministrazione è stata condannata al pagamento di € 5.600,00 oltre interessi dalla domanda e spese di lite in distrazione. Il titolo è divenuto definitivo.

Il ricorrente chiede inoltre la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento. Il Ministero della Giustizia, ritualmente notificato, non si è costituito. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento dell’autorità di cosa giudicata del decreto azionato, attestata dalla certificazione in atti. Verifica poi il rispetto della sequenza procedimentale imposta dall’art. 5-sexies l. n. 89/2001: il ricorrente ha inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento e dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi.

Su questo presupposto si concentra il profilo dell’onere probatorio. L’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale, pur ritualmente notificato. L’inerzia, non giustificata, integra il presupposto dell’azione.

Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza. Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli interessi e delle spese ulteriori per l’instaurazione del giudizio, se documentate, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per il caso di inutile scadenza del termine, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta un Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia. Il commissario, su istanza di parte e senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies l. n. 89/2001, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.

Quanto alle spese, il Tribunale le liquida d’ufficio sulla base dei parametri del d.m. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine a quella oggetto di giudizio e non espressamente disciplinata, con richiamo a Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016, tenuto conto della semplicità e serialità della materia. Il Collegio estende poi l’incarico del commissario anche alla refusione delle spese del giudizio di ottemperanza, in caso di ulteriore inerzia: il silenzio del codice sulle modalità di corresponsione impone di applicare il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive; ragioni di economia processuale impongono di evitare un secondo giudizio di ottemperanza; la completa attuazione del dictum, anche in punto di spese, consente in unica battuta la definizione della res contenziosa, secondo il principio del buon andamento. Il richiamo all’espropriazione forzata, che condivide le finalità del giudizio di ottemperanza per crediti accertati dal giudice civile, conforta la soluzione: gli artt. 95 e 510 cod. proc. civ. e gli artt. 2755, 2770 e 2777 cod. civ. collocano le spese a carico del debitore e le soddisfano in prededuzione.

Il ricorso è quindi accolto, con condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore del difensore distrattario, liquidate in complessivi € 857,00, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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