Terapia ABA a carico del SSN e giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (TAR Calabria n. 624 del 11.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda con cui si chiede la condanna dell’azienda sanitaria al riconoscimento, in via diretta o per equivalente monetario, del diritto di un minore affetto da disturbo dello spettro autistico a uno specifico e individualizzato trattamento terapeutico rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., indipendentemente dalla qualificazione formale della situazione soggettiva. La discrezionalità tecnica dell’amministrazione non è immune dal sindacato giurisdizionale quando contrasta con i principi di logicità e ragionevolezza o viola le regole tecnico-scientifiche che governano la materia, coincidenti con le Linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità. La terapia con metodologia A.B.A. costituisce uno dei modelli prescritti per l’approccio terapeutico all’autismo ed è erogabile dal Servizio sanitario nazionale in quanto contemplata nelle Linee guida in applicazione dei L.E.A.. Il mancato inserimento di tale trattamento nel progetto individualizzato integra inadempimento dell’obbligo di presa in carico.

Il Fatto

I genitori di un minore affetto da disturbo dello spettro autistico, con disabilità intellettiva e assenza di linguaggio, chiedevano all’azienda sanitaria provinciale la presa in carico del figlio per la terapia con metodologia A.B.A., nonché il rimborso delle spese già sostenute per il trattamento erogato privatamente. L’amministrazione, pur avendo riconosciuto la patologia, aveva indicato solo generiche terapie riabilitative, senza prescrivere il trattamento specifico né in forma diretta né indiretta.

Costituitasi in giudizio, l’azienda sanitaria eccepiva il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, qualificando la posizione del minore come diritto soggettivo, e in subordine l’insindacabilità delle proprie valutazioni tecniche. Il Collegio disponeva C.T.U. sullo stato di salute e sul trattamento necessario.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge l’eccezione preliminare richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 1781 del 20.01.2022, condiviso dalla successiva giurisprudenza del Cons. Stato. La richiesta di adozione o ampliamento di uno specifico programma terapeutico implica l’esercizio di un’attività discrezionale, amministrativa e tecnica, attinente all’erogazione di un pubblico servizio e come tale devoluta alla giurisdizione esclusiva.

Quanto alla dedotta insindacabilità, il Collegio osserva che la discrezionalità tecnica è sindacabile quando risulti in contrasto con i principi di logicità e ragionevolezza e, a maggior ragione, quando violi le regole tecnico-scientifiche che governano la materia, individuate nelle Linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità. Il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione del quadro normativo: l’art. 26 legge n. 833/1978 sulle prestazioni di riabilitazione, gli artt. 1 e 3-septies d.lgs. n. 502/1992, la legge n. 134/2015, che all’art. 3 prevede l’inserimento nei L.E.A. delle prestazioni di cura e trattamento individualizzato dei disturbi dello spettro autistico, e l’art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017.

Da tale ricostruzione discende che l’A.B.A. rientra tra i programmi erogabili dal Servizio sanitario nazionale, come affermato dal Cons. Stato n. 2129 del 23.03.2022. Nel caso concreto l’amministrazione non ha prescritto il trattamento specifico, limitandosi a indicare terapie non elettive per la patologia in questione.

Le valutazioni del C.T.U. confermano l’appropriatezza del metodo e attestano che le quattro-sei ore settimanali in atto sono di scarsa intensità. Il Collegio ritiene necessarie dodici ore settimanali di trattamento, da effettuare anche in ambito scolastico e familiare, almeno fino all’età di quattordici anni, con successiva rivalutazione. Accoglie quindi la domanda di presa in carico, in via diretta o mediante rimborso, e la domanda risarcitoria per i danni patrimoniali documentati. Liquida in via equitativa, ex artt. 1226 e 2056 cod. civ., i danni non patrimoniali dei genitori e la perdita di chance del minore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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