Spese di lite e interessi legali dovuti fino al pagamento (TAR Lazio n. 15381 del 29.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il credito pecuniario per le spese di lite liquidate in sentenza è liquido ed esigibile e produce interessi legali di pieno diritto ai sensi dell’art. 1282, comma 1, c.c., dal deposito della sentenza costituente il titolo sino all’emissione del mandato di pagamento. La sospensione delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza prevista dall’art. 5 sexies, comma 12 bis, della legge n. 89/2001, come modificato dalla legge di bilancio 2025, non si applica al giudizio di ottemperanza già definito. Il rimborso del contributo unificato in favore della parte vittoriosa costituisce obbligazione ex lege e non è compreso nella compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002. L’ottemperanza può essere richiesta per la parte residua del giudicato, con nomina di commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento.

Il Fatto

Con sentenza n. 10668/2020 il TAR Lazio aveva accolto il ricorso per l’ottemperanza a giudicato relativo a un decreto emesso dalla Corte di Appello di Roma ex legge n. 89/2001, condannando il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite e nominando un commissario ad acta per l’eventuale inadempimento. L’Amministrazione non aveva adempiuto.

Dopo un primo reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a., accolto con revoca e nuova nomina del commissario, e dopo un secondo reclamo rigettato, il Ministero ha corrisposto solo parzialmente quanto dovuto. Ha omesso il pagamento delle spese di lite, degli accessori di legge e degli interessi legali. Il ricorrente ha quindi proposto nuovo ricorso in ottemperanza per la parte residua, chiedendo la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla verifica dei presupposti dell’ottemperanza. La sentenza da eseguire è stata notificata all’Amministrazione il 19 novembre 2020 ed è divenuta irrevocabile, come attestato dal certificato di mancata proposizione di gravame. Il termine dilatorio è ampiamente decorso. Dalla documentazione in atti, non contrastata ex adverso, l’inadempimento risulta provato. Il ricorso è pertanto procedibile e fondato.

Il Tribunale affronta poi la questione della sospensione introdotta dalla novella sull’art. 5 sexies, comma 12 bis, della legge n. 89/2001, che per due anni impedisce ai creditori di iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e sospende quelli in corso. Il Collegio esclude l’applicabilità della norma al caso concreto, poiché il giudizio di ottemperanza è ormai definito da tempo. Il ricorso rileva quindi quale strumento per assicurare l’esecuzione di un doppio giudicato, attraverso una scelta organizzativa già indicata dalla legge e senza alcuna valutazione di merito.

Quanto al contributo unificato, il Collegio richiama il principio secondo cui l’art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002 ne prevede il rimborso in favore della parte vittoriosa anche in caso di compensazione delle spese, senza necessità di specifica statuizione. Si tratta di obbligazione ex lege, sottratta alla potestà del giudice sia quanto alla compensazione sia quanto alla determinazione dell’ammontare, come affermato dal TAR Roma n. 21652/2024.

Il Tribunale ordina al Ministero di dare piena e completa esecuzione entro sessanta giorni, oltre interessi legali maturati dal deposito della sentenza titolo sino all’emissione del mandato di pagamento. Trova applicazione il principio per cui il credito per le spese di lite è liquido ed esigibile e produce interessi di pieno diritto ex art. 1282, comma 1, c.c.. Il Collegio nomina fin d’ora un commissario ad acta, individuato in dispositivo, che provvederà alla liquidazione delle spese una volta decorso il termine. Le spese del giudizio sono compensate, tenuto conto della difesa in proprio del ricorrente e del ridotto grado di complessità dell’attività difensiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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