Esenzione contributiva per istruttori sportivi: onere della prova sostanziale (Cass. civ. n. 30743/2025)
Principi di diritto (Massima)
L’esenzione dall’obbligo contributivo per i compensi corrisposti agli istruttori sportivi da associazioni dilettantistiche, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. m, TUIR e dell’art. 35, comma 5, d.l. n. 207/2008, non opera automaticamente sulla base della mera affiliazione al CONI o della natura formale dell’ente. È necessario accertare in concreto l’effettiva natura dilettantistica e senza fine di lucro dell’attività dell’associazione e la natura non professionale della prestazione resa dal singolo istruttore, onere probatorio che grava sulla parte che invoca l’esenzione. I decreti ministeriali attuativi della disciplina in materia di assicurazione infortuni costituiscono fonti normative secondarie e possono essere applicati dal giudice anche se non prodotti dalle parti.
Il Fatto
Una società sportiva riceveva una cartella di pagamento dall’INAIL per omesso versamento di contributi relativi a sedici istruttori di impianti sportivi, per il periodo gennaio 2008 – marzo 2009. La società proponeva opposizione, sostenendo che i compensi erogati agli istruttori fossero esenti da contribuzione previdenziale in quanto “redditi diversi” ex art. 67, comma 1, lett. m, TUIR, corrisposti nell’ambito di attività sportiva dilettantistica. Il Tribunale e la Corte d’appello di Roma rigettavano l’opposizione, ritenendo che la società non avesse provato la natura effettivamente dilettantistica dell’attività e la non professionalità delle prestazioni. La società proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l’orientamento consolidato. Ha richiamato il principio secondo cui l’esenzione contributiva per i compensi sportivi non discende dalla mera affiliazione al CONI o dalla natura formale di associazione dilettantistica, ma richiede un accertamento sostanziale: a) che l’ente persegua effettivamente finalità sportive dilettantistiche e senza fine di lucro; b) che le prestazioni siano rese nell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, in ragione del vincolo associativo; c) che il compenso non sia conseguito nell’esercizio abituale di una professione o in qualità di lavoratore dipendente. La Corte ha ribadito che la “professionalità” dell’attività va intesa in senso soggettivo, inerente alle modalità di svolgimento dell’attività da parte del singolo istruttore, non in relazione alla natura oggettiva dell’attività sportiva. L’onere probatorio di tali requisiti grava sulla parte che invoca l’esenzione (Cass. n. 11375/2020, n. 24365/2019, n. 21535/2019, n. 11492/2019, n. 16449/2016, n. 11203/2025, n. 20923/2025).
La Corte ha inoltre rigettato il motivo relativo alla natura del D.M. 15 marzo 2005, affermando che si tratta di fonte normativa secondaria, non di atto amministrativo, e che il giudice può applicarla anche se non prodotta dalle parti. Quanto all’utilizzo del verbale ispettivo tardivamente prodotto da INAIL, la Corte ha ribadito che, nel rito del lavoro, il giudice può disporre l’acquisizione di documenti anche tardivi, esercitando i poteri istruttori officiosi ex artt. 421 e 437 c.p.c., ove necessari per l’accertamento della verità dei fatti controversi.
Implicazioni Pratiche
- Onere probatorio sostanziale: L’avvocato della società sportiva che invoca l’esenzione contributiva per gli istruttori deve allegare e provare in concreto, con elementi documentali e testimoniali, che l’ente persegue effettivamente finalità dilettantistiche e senza fine di lucro, e che la prestazione del singolo istruttore non è professionale, non potendo limitarsi alla produzione dello statuto o dell’affiliazione al CONI.
- Verifica della professionalità soggettiva: L’avvocato deve accertare e dimostrare che l’istruttore non svolge l’attività in modo professionale, abituale e continuativo, anche in via non esclusiva, come attività riconducibile all’art. 53 TUIR (lavoro autonomo abituale), e che il compenso non deriva da un rapporto di lavoro dipendente o da un’attività di impresa.
- Utilizzabilità dei verbali ispettivi tardivi: L’avvocato del contribuente non può eccepire la inutilizzabilità dei verbali ispettivi tardivamente prodotti dall’INAIL, perché il giudice del lavoro può acquisirli d’ufficio, anche oltre le preclusioni, per l’accertamento dei fatti controversi, purché non pregiudichi il diritto di difesa.
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Nota della Redazione
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