Danni da fauna selvatica e applicabilità dell’art. 2052 c.c. (Cass. civ. n. 11330 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 2052 c.c. trova applicazione anche ai danni cagionati da animali selvatici, i quali rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato ma sono affidati alla Regione, quale ente competente alla gestione della fauna selvatica ai sensi dell’art. 1, comma 3, l. n. 157/1992. L’ente che ha la protezione della fauna ne ha anche la responsabilità, sicché la domanda risarcitoria proposta dal danneggiato deve essere qualificata in base ai fatti allegati e provati, non potendo essere ricondotta alla responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. né essendo ammessa un’interpretazione restrittiva dell’art. 2052 c.c. fondata su un’ordinanza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale che non vincola il giudice ordinario.
Il Fatto
Il conducente di un autoveicolo, dopo essere entrato in collisione con un capriolo immessosi sulla carreggiata di una strada pubblica, convenne in giudizio il Comune e la Regione per ottenere il risarcimento dei danni subiti, invocando la responsabilità ex art. 2043 c.c.. Il Giudice di Pace, ricondotta la fattispecie alla responsabilità aquiliana e dichiarata la carenza di legittimazione passiva della Regione, accolse la domanda condannando il Comune al risarcimento. Il Tribunale, quale giudice d’appello, rigettò il gravame del Comune, escludendo l’applicabilità dell’art. 2052 c.c. alla selvaggina e ritenendo integrata la responsabilità colposa dell’ente comunale. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2052 c.c.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina con priorità il quarto motivo di ricorso, avente carattere pregiudiziale, con cui il Comune denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2052 c.c., avendo il giudice d’appello escluso l’applicabilità della disciplina della responsabilità per danni cagionati da animali alla fauna selvatica. Il motivo è fondato. La Corte richiama il principio, ormai consolidato, per cui l’art. 2052 c.c. si applica anche agli animali selvatici protetti ai sensi della l. n. 157/1992, che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato ma sono affidati alla Regione, quale ente competente a gestire la fauna selvatica in funzione della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
La Corte precisa che l’applicabilità dell’art. 2052 c.c. consegue al fatto che la fauna selvatica è un bene da proteggere in virtù di una scelta legislativa, sicché l’ente che ne ha la protezione ne ha anche la responsabilità. Non convincono gli argomenti della Regione controricorrente: la giurisprudenza di legittimità ha già ripetutamente affermato il principio, a partire da Cass. n. 7969/2020 fino alle recenti sentenze nn. 2526 e 2528 del 2026.
La Corte affronta altresì l’eccezione fondata sull’ordinanza della Corte costituzionale n. 4 del 2001, con cui fu ritenuta non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2052 c.c. nella parte in cui la norma era considerata inapplicabile alla fauna selvatica. Osserva che l’ordinanza interpretativa di rigetto vincola il giudice ordinario solo se la norma è dichiarata non conforme a Costituzione se interpretata in un determinato modo, in rapporto di esclusione reciproca con altre interpretazioni: nel caso di specie, la Consulta ha solo escluso che l’interpretazione restrittiva contrastasse con l’art. 3 Cost., senza inibire altre interpretazioni consentite dal testo della norma.
Quanto all’argomento secondo cui un’applicazione rigorosa dell’art. 2052 c.c. comporterebbe la responsabilità dello Stato, la Corte lo respinge: alle Regioni la legge attribuisce il potere di emanare norme relative alla gestione e tutela della fauna selvatica e l’attribuzione di qualsiasi potere comporta l’assunzione delle connesse responsabilità. La sentenza impugnata, nel ricondurre la domanda all’ambito della responsabilità aquiliana, si pone in contrasto con i principi consolidati in ordine alla corretta qualificazione della domanda in base ai fatti allegati e all’ambito di applicazione della responsabilità da custodia di animali.
Accolto il quarto motivo, la Corte cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Pisa, in persona di diverso magistrato, dichiarando assorbiti il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso e rimettendo al giudice del rinvio la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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