Trasferimento per soppressione di sede: spetta l’indennità ex l. n. 86/2001 anche con preferenze espresse (TAR Sardegna n. 986 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento disposto in conseguenza della soppressione del reparto di appartenenza conserva natura di trasferimento d’ufficio anche quando l’Amministrazione abbia sollecitato e accolto le preferenze di sede manifestate dal militare, poiché la causa del movimento resta nell’interesse pubblico alla riorganizzazione. La dichiarazione di accettazione del trasferimento “senza oneri” apposta su modulo predisposto dall’Amministrazione non integra una valida rinuncia preventiva all’indennità ex art. 1, comma 1, l. n. 86/2001, né una remissione del debito ex art. 1236 c.c., difettando la consapevolezza di abdicare a un credito già entrato nel patrimonio. Il diritto all’indennità, avente natura di debito di valuta, si prescrive in cinque anni e la prescrizione decorre da ogni scadenza mensile successiva al trasferimento, non dalla verifica amministrativa; sulle somme spettano solo interessi legali dalla maturazione del credito, senza rivalutazione.

Il Fatto

Alcuni militari dell’Aeronautica, in servizio presso il Distaccamento di Elmas soppresso, erano stati trasferiti d’ufficio tra il 2013 e il 2016 all’80° S.A.C.R.L. e al R.S.S.T.A. di Decimomannu. A seguito del silenzio formatosi sull’istanza del 14 giugno 2024 volta al riconoscimento dell’indennità di trasferimento ex art. 1, comma 1, l. n. 86/2001, i militari proponevano ricorso. L’Amministrazione eccepiva l’inammissibilità del ricorso collettivo, l’intervenuta prescrizione e, nel merito, l’infondatezza della pretesa, trattandosi di trasferimenti a domanda con rinuncia all’indennità sottoscritta mediante il modello “Annesso 2”. Con ordinanza la Sezione disponeva la conversione del rito sul silenzio nel rito ordinario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso limitatamente al militare deceduto prima della notifica, e ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo, ravvisando l’identità di petitum e causa petendi e l’assenza di conflitto di interessi tra i ricorrenti, tutti titolari della medesima pretesa indennitaria.

Nel merito, la sentenza ricostruisce la portata dell’art. 1, l. n. 86/2001, distinguendo la previsione generale del trasferimento d’autorità “ordinario” dalla previsione speciale di cui al comma 1-bis, introdotto dalla l. n. 228/2012, che esclude l’indennità per i trasferimenti successivi al 1° gennaio 2013 disposti per soppressione di sede verso Comuni limitrofi. Richiamando l’Adunanza plenaria n. 1 del 2016, il Tribunale afferma che, prima dell’introduzione del comma 1-bis, l’indennità spettava anche in caso di soppressione del reparto e di clausole di gradimento della nuova sede.

Quanto alla natura del trasferimento, la circostanza che i militari avessero manifestato preferenze per la nuova sede non ne muta la qualifica: decisiva è la causa del movimento, da rinvenire nell’interesse pubblico alla riorganizzazione, non in esigenze personali. La procedura di consultazione e la facoltà di indicare sedi gradite si inquadrano negli obblighi di buona fede nell’esecuzione del rapporto, senza trasformare il trasferimento in una movimentazione a domanda.

Sulla rinuncia, il Collegio esclude che la sottoscrizione di un modulo integralmente predisposto dall’Amministrazione, con clausola “senza oneri”, possa valere come rinuncia consapevole a un credito non ancora esigibile, richiamando il principio per cui la remissione ex art. 1236 c.c. presuppone che il credito sia già entrato nel patrimonio del creditore. La dichiarazione preventiva è pertanto invalida.

In ordine alla prescrizione quinquennale, la Corte precisa che il termine decorre da ogni scadenza mensile successiva al trasferimento, e non dalle verifiche amministrative; il primo atto interruttivo è del 31 dicembre 2019, con conseguente prescrizione delle rate maturate prima del 31 dicembre 2014. Il ricorso è accolto per tutti i ricorrenti, salvo il deceduto, con riconoscimento dell’indennità dal primo rateo non prescritto e interessi legali dalla maturazione del credito, trattandosi di debito di valuta. Le spese sono compensate per la complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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