Diniego cittadinanza: viziata la motivazione basata su mere notizie di reato (TAR Lazio n. 13177 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma primo, lettera f), legge n. 91/1992 è atto di alta amministrazione, caratterizzato da ampia discrezionalità, sindacabile in sede giurisdizionale nei limiti del controllo estrinseco e formale. Tale sindacato verifica la ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, la veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione. In presenza di mere notizie di reato o denunce, delle quali il richiedente potrebbe non essere a conoscenza, l’onere motivazionale in capo all’Amministrazione è più intenso rispetto a quello richiesto in caso di sentenza penale definitiva. Il riferimento, nel diniego, a carichi pendenti riferiti a un familiare convivente, poi rivelatisi insussistenti all’esito delle verifiche, non è idoneo a sorreggere un giudizio prognostico negativo. L’eventuale archiviazione del procedimento penale, pur se sopravvenuta, conferma l’inadeguatezza di una motivazione basata su un richiamo acritico alla notizia di reato.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina straniera regolarmente soggiornante in Italia da oltre dieci anni, presentava istanza per la concessione della cittadinanza italiana. Con decreto del 22.3.2023, il Ministero dell’Interno rigettava la domanda, ponendo a fondamento del diniego due ordini di circostanze: una notizia di reato del 2019 a carico della richiedente per il delitto di minaccia e ulteriori notizie di reato a carico del figlio convivente.
Avverso tale provvedimento, la ricorrente proponeva ricorso deducendo il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione, evidenziando che la notizia di reato a proprio carico era stata definita con decreto di archiviazione, e che le vicende riferite al figlio erano prive di fondamento, tanto che quest’ultimo aveva nel frattempo ottenuto la cittadinanza italiana. All’esito dell’istruttoria disposta in giudizio, il Ministero ha confermato l’insussistenza di elementi ostativi nella posizione del figlio, mentre è emersa l’avvenuta archiviazione del procedimento a carico della ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, ravvisando i denunciati vizi di difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Quanto alle vicende penali del figlio convivente, la Corte ha rilevato che l’Amministrazione, all’esito delle verifiche successivamente svolte, aveva escluso la sussistenza di circostanze ostative nella sua posizione, avendone anzi accolto la domanda di cittadinanza. Tale circostanza dimostra che gli elementi richiamati nel decreto impugnato non erano assistiti da un adeguato riscontro istruttorio, non potendo quindi sorreggere il giudizio negativo nei confronti della ricorrente.
Con riferimento alla notizia di reato del 2019 per il reato di cui all’art. 612, primo comma, cod. pen., il Tribunale ha premesso che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, anche fatti non definiti da una condanna definitiva possono essere legittimamente apprezzati dall’Amministrazione quali elementi sintomatici dell’affidabilità del richiedente.
Tuttavia, nel caso di specie, il decreto impugnato si limitava a richiamare la mera esistenza della notizia di reato, senza esplicitare le ragioni per cui tale episodio fosse concretamente sintomatico di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale. Tale carenza motivazionale è tanto più rilevante in considerazione della natura del reato, punito con la sola pena della multa, e dell’esito del procedimento penale, definito con decreto di archiviazione a seguito della riqualificazione del fatto in un illecito depenalizzato.
Pur trattandosi di circostanza sopravvenuta e non direttamente incidente sulla legittimità del provvedimento, l’archiviazione conferma che la vicenda richiedeva un apparato motivazionale più approfondito rispetto al richiamo acritico della notizia di reato. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e obbligo per l’Amministrazione di rivalutare l’istanza, tenendo conto di tutte le circostanze del caso ed esplicitando adeguatamente le ragioni di un eventuale nuovo diniego. Spese di lite compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.