Contumacia e prova del pagamento con assegni: principi in tema di risoluzione del preliminare (Cass. civ. Sez. 2 n. 5200 del 08.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La contumacia del convenuto non può essere equiparata alla mancata contestazione dei fatti allegati dall’attore, potendo il convenuto costituitosi in appello contestarli liberamente. La semplice produzione di assegni in favore del creditore è inidonea a provare l’avvenuto pagamento, in assenza di prova del collegamento con il credito azionato e del relativo incasso, atteso che l’estinzione dell’obbligazione si perfeziona solo con l’effettiva riscossione della somma portata dal titolo. Nell’ipotesi di condizione risolutiva, ove la prova scritta sia sufficiente a dimostrare l’avveramento della condizione e il conseguente obbligo restitutorio, la prova del pagamento di importi ulteriori rispetto a quelli dichiarati nel contratto richiede elementi certi che dimostrino l’effettivo adempimento. La compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c., nel testo successivo alla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, è ammessa solo in caso di soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente indicate nella motivazione.
Il Fatto
Con contratto preliminare del 2008, i promittenti alienanti si obbligavano a trasferire un terreno edificabile, impegnandosi a presentare e ottenere l’approvazione del piano di lottizzazione entro il 30 ottobre 2009, quale condizione risolutiva del contratto. I promissari acquirenti agirono per la risoluzione, deducendo il mancato avveramento della condizione e la conseguente obbligazione restitutoria del corrispettivo versato. Il giudizio di primo grado si svolse in contumacia dei promittenti alienanti e si concluse con l’accoglimento della domanda e la condanna alla restituzione dell’importo corrisposto.
La Corte d’appello rigettò l’impugnazione, ritenendo la contumacia equivalente a mancata contestazione dei fatti e considerando dimostrato il pagamento dell’intero corrispettivo sulla base della produzione di tre assegni bancari.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando l’errore della Corte territoriale nell’attribuire valore confessorio alla contumacia, in conformità al principio per cui la non contestazione non può essere presunta dalla mancata costituzione in giudizio, essendo ammissibile la contestazione da parte del convenuto costituitosi in appello.
Quanto alla seconda ratio, la Corte ha distinto i fatti provati per iscritto – contenuto del preliminare, condizione risolutiva e obbligo di restituzione dei € 60.000,00 dichiarati ricevuti – dall’ulteriore pagamento che i giudici d’appello avevano ritenuto dimostrato dai tre assegni prodotti. Sul punto, ha affermato che la produzione di titoli in favore del creditore è di per sé inidonea a provare il pagamento, difettando la prova del collegamento con il credito e soprattutto dell’incasso, momento in cui si perfeziona l’effetto solutorio.
Il secondo e terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza: i ricorrenti avevano dedotto l’omessa valutazione di documenti decisivi senza trascriverne il contenuto nel ricorso e senza indicare dove e come ne avessero sollecitato l’esame nel giudizio di merito.
Il quinto motivo è stato accolto, ravvisandosi la violazione dell’art. 92 c.p.c. nella compensazione delle spese disposta nei confronti dell’interveniente, senza alcuna indicazione delle ragioni che la giustificassero in termini di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali motivi.
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Nota della Redazione
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