La legittimazione passiva esclusiva dell’Agenzia delle Dogane nell’azione di rimborso dell’IRBA, difetto della Regione rilevabile d’ufficio (Cass. civ. Sez. 5 n. 7422 del 28.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’azione di rimborso dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) incassata dalle Regioni, la legittimazione passiva esclusiva spetta all’Agenzia delle Dogane, stante la natura erariale del prelievo previsto dal legislatore statale al solo fine di sostituire le fonti di finanziamento degli enti territoriali. Ne consegue che la domanda di rimborso non può essere avanzata alla Regione, il cui eventuale diniego è inidoneo a radicare la legittimazione processuale passiva dell’ente territoriale. Il difetto di legittimazione ad causam, attenendo al contraddittorio e mirando a prevenire una sentenza inutiliter data, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, con il solo limite della formazione di un giudicato esplicito sulla questione.
Il Fatto
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania accoglieva l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sentenza di primo grado che ne aveva rigettato il ricorso avente ad oggetto il diniego di rimborso dell’IRBA corrisposta dal 2013 al 2020. La Regione Campania impugnava la decisione con ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato, condividendo la proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il difetto di legittimazione passiva della Regione. L’orientamento, richiamato con Cass. n. 3098 del 2025 e sentenze conformi, afferma che la legittimazione passiva nell’azione di rimborso dell’IRBA incassata dalle Regioni spetta in via esclusiva all’Agenzia delle Dogane, per la natura erariale del prelievo.
La Corte ha precisato che la questione del difetto di legittimazione, essendo materia attinente al contraddittorio, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, ex art. 81 cod. proc. civ., con il solo limite del giudicato esplicito, nella specie insussistente perché la questione non era stata oggetto di pronuncia da parte dei giudici di merito. Il principio è stato confermato alla luce di Sezioni Unite n. 24172 del 2025, secondo cui alla regola della conversione del vizio in motivo di gravame si sottraggono i vizi processuali rilevabili in ogni stato e grado, come appunto la legitimatio ad causam.
La Corte ha infine cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l’originario ricorso della contribuente, essendo la domanda inammissibile nei confronti della Regione. Le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate, attesa l’evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali successivi alla proposizione del ricorso. Non sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato, misura eccezionale di stretta interpretazione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 81 c.p.c. – Sostituzione processuale
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati