Ottemperanza al decreto equa riparazione ed esecuzione delle spese tramite commissario (TAR Calabria n. 938 del 12.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ottemperanza ai decreti emessi dalla Corte d’Appello ai sensi della legge n. 89/2001 non trovano applicazione la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, dovendosi ritenere superato il previgente orientamento. Accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e nomina sin d’ora il commissario ad acta. Il commissario provvede non solo all’esecuzione del decreto, ma anche al pagamento delle spese di lite in caso di ulteriore inerzia, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e per ragioni di economia processuale, così evitando un secondo giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte d’Appello di Catanzaro in materia di equa riparazione, nella parte in cui il Ministero della Giustizia è stato condannato a pagare in suo favore, quale difensore distrattario, la somma di € 733,30 a titolo di spese e compenso, oltre accessori e rimborso forfettario.
Il titolo esecutivo aveva acquisito autorità di cosa giudicata. La ricorrente ha inviato con PEC la dichiarazione ex art. 5-sexies L. n. 89/2001, ritrasmettendola poi a titolo di sollecito. L’amministrazione è rimasta inerte, così da indurre la parte a proporre l’actio iudicati con richiesta di nomina di un commissario. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo preliminare della procedibilità dell’ottemperanza ai decreti ex legge Pinto. Rivedendo la propria precedente giurisprudenza, il TAR ritiene non più necessari la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio dell’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il richiamo è al Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1423 del 2021, che ha superato l’impostazione restrittiva.
Accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il ricorso è fondato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. Il Ministero deve eseguire il decreto entro trenta giorni dalla notifica della decisione, a cura della ricorrente.
Per il caso di inutile decorso del termine, il TAR nomina sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che provvederà su istanza di parte entro novanta giorni. Le spese della funzione commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, essendo comprese per legge nella retribuzione dirigenziale ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, L. n. 89/2001.
Quanto alle spese di lite, il Collegio le liquida d’ufficio sulla base dei parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e non espressamente disciplinata, richiamando Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016, e tenendo conto della semplicità e serialità della materia. Il TAR stabilisce inoltre che, in caso di mancata rifusione nel medesimo termine di trenta giorni, al pagamento provveda il commissario nominato. A fondamento di tale scelta richiama la pienezza e concentrazione delle tutele, l’economia processuale, il buon andamento e, per analogia, gli artt. 95 e 510 c.p.c. in materia di espropriazione forzata.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata