Prededucibile il danno da inadempimento post-subingresso del curatore (Cass. civ. Sez. I n. 11289 del 29.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il curatore che subentra nel rapporto contrattuale pendente, anche in conseguenza dell’esercizio provvisorio dell’impresa, assume la posizione del contraente poi fallito e risponde in prededuzione degli obblighi maturati successivamente al subingresso. L’art. 104, comma 8, l.fall. riconosce la prededuzione ai crediti sorti nel corso dell’esercizio provvisorio per effetto della prosecuzione dei contratti. Ne deriva che il credito risarcitorio per gli inadempimenti posti in essere dopo l’apertura della procedura è prededucibile, in ragione del nesso sinallagmatico tra le prestazioni. Resta invece esclusa la prededuzione per i danni da inadempimenti anteriori all’apertura, poiché l’art. 74 l.fall. ammette in prededuzione, per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, solo i debiti aventi ad oggetto il corrispettivo delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati.

Il Fatto

Il Comune affidatario del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani propose domanda di ammissione al passivo del fallimento della società gestrice per un credito di oltre un milione di euro, a titolo di penali contrattuali contestate con determine dirigenziali.

Il Giudice Delegato respinse la domanda. Il Tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, ammise il credito in via chirografaria, negando la prededuzione richiesta dall’ente locale. Avverso il decreto il Comune propose ricorso per cassazione; il fallimento resistette e propose ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il ricorso principale denuncia violazione dell’art. 111, comma 2, l.fall. e difetto di motivazione. Il Comune sostiene che il credito per penali, correlato agli inadempimenti della società affidataria di un servizio pubblico, era funzionale alla procedura, poiché la gestione era perdurata e la procedura aveva tratto vantaggio dalla prosecuzione del rapporto.

La Corte ritiene il motivo fondato. Gli inadempimenti contestati si collocano in parte nel breve arco temporale successivo all’apertura della procedura concorsuale, durante il quale la società operò in regime di esercizio provvisorio. L’art. 104, comma 8, l.fall. prevede espressamente la prededuzione per i crediti sorti nel corso dell’esercizio provvisorio per effetto della prosecuzione dei contratti.

La Corte richiama il principio enunciato in Cass. n. 5585/2025: il curatore che subentra nel rapporto assume l’obbligo di eseguire in prededuzione tutti i relativi obblighi, ma nei limiti di quelli maturati dopo il subingresso e, per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, di quelli relativi al corrispettivo delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati. Non assume invece gli obblighi risarcitori derivanti da inadempimenti anteriori all’apertura.

Il subingresso comporta l’assunzione della stessa posizione contrattuale, con i conseguenti diritti e obblighi, compresi quelli risarcitori, purché maturati dopo il subingresso. Il decreto impugnato si è discostato da tale insegnamento escludendo la prededuzione anche per il segmento temporale compreso tra l’apertura della procedura e la cessazione del contratto, nonostante gli accertamenti di fatto compiuti.

Il ricorso incidentale del fallimento deduce violazione degli artt. 2697 e 1218 cod. civ. e degli artt. 93, 95 e 96 l.fall., sostenendo l’inapplicabilità nel giudizio di opposizione allo stato passivo della regola di ripartizione dell’onere probatorio desunta da Sezioni Unite n. 13533/2001, stante la posizione di terzo del curatore. Il motivo è infondato: l’opposizione allo stato passivo è giudizio ordinario di cognizione, nel quale grava sull’opponente la prova della fonte del credito e sulla curatela quella dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi, secondo Cass. n. 25584/2018 e Cass. n. 5847/2021. La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta l’incidentale e cassa con rinvio al Tribunale in diversa composizione.

Nota della Redazione

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