La tardiva instaurazione della mediazione delegata determina l’improcedibilità della domanda se alla udienza di verifica il tentativo non è concluso (Cass. civ. Sez. 2 n. 12654 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel regime applicabile prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, assegnato dal giudice ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010, non ha natura perentoria. La sua violazione non determina l’improcedibilità della domanda se il procedimento di mediazione si è comunque concluso senza accordo prima dell’udienza di prosecuzione del giudizio fissata dal giudice, essendo così raggiunto lo scopo deflattivo della norma. Al contrario, se alla data di tale udienza il primo incontro non si è ancora tenuto per la colpevole inerzia della parte onerata, che ha ritardato la presentazione dell’istanza, la domanda giudiziale è improcedibile, non essendosi avverata la condizione di procedibilità prevista dall’art. 5, comma 2-bis, d.lgs. n. 28/2010.

Il Fatto

Il Condominio conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la società, proprietaria dell’unità immobiliare, e il ricorrente, che ne aveva chiesto il trasferimento ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., per ottenere il pagamento degli oneri condominiali. Alla prima udienza, il giudice, rilevata l’eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, concedeva alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, fissando la nuova udienza dopo la scadenza del termine di tre mesi. La domanda di mediazione veniva depositata solo due giorni prima dell’udienza di rinvio, sicché il primo incontro fu fissato successivamente a tale data. Il Tribunale dichiarava l’improcedibilità della domanda, ma la Corte d’appello, ritenendo il termine non perentorio e la condizione di procedibilità comunque avveratasi, accoglieva l’appello e decideva nel merito. La società proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione, esaminati congiuntamente i motivi di ricorso, ricostruisce il quadro normativo applicabile ratione temporis, richiamando l’art. 5, commi 1-bis e 2-bis, d.lgs. n. 28/2010, l’art. 6 sulla durata del procedimento e l’art. 8 sulla designazione del mediatore. La Corte osserva che la finalità della disciplina è favorire gli accordi conciliativi, evitando che il mancato esperimento della mediazione conduca automaticamente a una pronuncia di improcedibilità. Sul punto, richiama il principio secondo cui la mediazione iniziata oltre il termine di quindici giorni non comporta l’improcedibilità se si è conclusa infruttuosamente prima dell’udienza di prosecuzione del giudizio, come affermato da Cass. n. 32454 del 2024 e da Cass. n. 4133 del 2024.

Tuttavia, la Corte distingue il caso in cui la mediazione, ancorché tardiva, si concluda senza esito prima dell’udienza di verifica, da quello in cui, a tale data, il procedimento non sia stato affatto esperito per la colpevole inerzia della parte onerata. In questa seconda ipotesi, richiamando la giurisprudenza in tema di mediazione delegata ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28/2010, la Corte ritiene che la domanda sia improcedibile, poiché la parte che ha ritardato la presentazione dell’istanza si espone alle conseguenze del mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata della procedura.

Nel caso di specie, il giudice aveva fissato l’udienza di verifica subito dopo la scadenza del termine di tre mesi. Il deposito della domanda di mediazione era avvenuto oltre il termine di quindici giorni e a ridosso dell’udienza, tanto che il primo incontro fu fissato successivamente. Tale ritardo, determinato dalla colpevole inerzia del Condominio, aveva reso impossibile l’avveramento della condizione di procedibilità entro l’udienza di rinvio. La Corte esclude che possa attribuirsi rilievo alla circostanza che il termine fosse ordinatorio, poiché l’interpretazione contraria produrrebbe un effetto abrogante della disciplina e un impatto negativo sull’efficienza della giustizia, in linea con il bilanciamento operato dalle Sezioni Unite n. 3452/2024.

La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando l’improcedibilità della domanda, e condanna il Condominio alla refusione delle spese di tutti e tre i gradi di giudizio in favore delle altre parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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