La commercialità della partecipata ex art. 87 TUIR non ammette lo start up incompiuto (Cass. civ. Sez. 5 n. 14530 del 16.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’esenzione prevista dall’art. 87 TUIR per le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate, il requisito dell’esercizio di impresa commerciale da parte della società partecipata, di cui alla lettera d) del comma 1, deve sussistere al momento del realizzo. L’attività meramente preparatoria o prodromica allo svolgimento dell’attività di impresa, ancorché tipica della fase di start up, non è idonea a integrare il requisito della commercialità ove non risulti completata a tale data, atteso che l’effetto di “trascinamento all’indietro” del requisito, previsto dal comma 2 della medesima disposizione, non può operare fuori tempo massimo rispetto al momento della cessione.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento con il quale disconosceva l’esenzione, ai sensi dell’art. 87 TUIR, della plusvalenza realizzata dalla società contribuente a seguito della cessione delle quote di partecipazione in una società operante nel settore alberghiero. L’Ufficio contestava la sussistenza del requisito della commercialità della partecipata, in quanto l’azienda, oggetto di un precedente conferimento, era stata concessa in gestione alla stessa società cedente mediante un contratto di comodato gratuito.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso della contribuente, ma la Commissione tributaria regionale, in riforma, annullava l’avviso di accertamento ritenendo sussistente il requisito, valorizzando le attività preparatorie svolte dalla partecipata e qualificandola come start up.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati congiuntamente i primi due motivi di ricorso, ha affermato la fondatezza delle censure, ravvisando una violazione di legge nella sentenza impugnata. Il Collegio ha richiamato il disposto dell’art. 87, comma 1, lett. d), TUIR, che richiede, per l’applicazione del regime di favore, l’esercizio da parte della partecipata di un’impresa commerciale, e dell’art. 55 TUIR, che definisce i redditi d’impresa. Ha, inoltre, evidenziato che, ai sensi del comma 2 dell’art. 87 TUIR, il requisito della commercialità deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo di imposta anteriore.
La Suprema Corte ha condiviso l’interpretazione dell’Agenzia contenuta nella circolare n. 7/E del 2013, secondo cui le attività meramente preparatorie tipiche della fase di start up, pur potendo assumere rilevanza commerciale ai fini PEX nell’ipotesi in cui siano seguite dall’effettivo svolgimento dell’attività d’impresa, non sono tuttavia idonee a configurare il requisito della commercialità nel caso in cui, al momento della cessione, la fase preparatoria non sia ancora completata, non potendo la società partecipata essere considerata, in quel momento, un’impresa commerciale.
La Corte ha quindi enunciato il principio per cui l’effetto di trascinamento all’indietro del requisito della commercialità opererebbe “fuori tempo massimo” se la fase di start up non risulti conclusa al momento del realizzo. A sostegno di tale conclusione, è stato richiamato il precedente di legittimità di cui alla sentenza n. 29879 del 2020, che esclude l’applicazione del regime PEX quando l’attività commerciale della partecipata si trovi ancora in fase preparatoria.
Nel caso di specie, i dati pacifici emersi dagli atti dimostravano che, al momento della cessione delle quote alla società acquirente, il contratto di comodato era ancora in essere e l’attività alberghiera era ancora gestita dalla società cedente. La Corte ha giudicato non conferente il diverso precedente invocato dalla controricorrente, concernente la presunzione di non sussistenza del requisito per le società a prevalente patrimonio immobiliare, dovendosi invece verificare l’effettivo esercizio dell’impresa commerciale alla data del realizzo.
Accolti i primi due motivi, gli altri sono stati dichiarati assorbiti e la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.