Classificazione doganale delle parti di biciclette e rinvio pregiudiziale alla CGUE (Cass. civ. Sez. 5 n. 16244 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tributi doganali, la qualificazione della merce come prodotto finito, anziché come simple parti non montate, integra il presupposto per la riclassificazione tariffaria da parte dell’Ufficio, la cui valutazione non è viziata dal mancato recepimento formale delle osservazioni del contribuente, ove il contraddittorio sia stato correttamente instaurato. La deduzione del vizio di motivazione per la sua totale assenza deve essere formulata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non essendo più configurabile il sindacato sul difetto di sufficienza della motivazione dopo la riforma di cui all’art. 54 del d.l. n. 83/2012. Il giudicato esterno, formatosi in un diverso giudizio (amministrativo o penale), non può essere invocato in sede di legittimità se la relativa questione è nuova e preclusa, salvo che si tratti di un fatto storico decisivo. Il rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE non è necessario quando la solidità del quadro interpretativo unionale è consolidata e le questioni poste non presentano profili di incertezza.
Il Fatto
La società V-ITA Group s.p.a. importava dalla Cina colli dichiarati come parti di biciclette elettriche, classificati con il codice TARIC 871200. A seguito di un processo verbale di constatazione, l’Agenzia delle dogane procedeva alla rettifica delle dichiarazioni, riclassificando la merce come biciclette a pedalata assistita (codice TARIC 8711601000), con applicazione di dazio convenzionale, antidumping e compensativo.
La società, unitamente ai coobbligati, impugnava l’avviso di accertamento dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, che rigettava i ricorsi. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania confermava la decisione. Avverso tale sentenza, la sola società contribuente proponeva ricorso per cassazione, articolando sette motivi e avanzando istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, disattendendo le censure della ricorrente. Quanto al primo motivo, ha ritenuto infondato il difetto di contraddittorio, osservando che l’obbligo di valutazione delle osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 non sussiste nel caso in cui non vi sia stato accesso nei locali dell’impresa, e che, in ogni caso, l’Amministrazione non è tenuta a esplicitare nell’atto impositivo l’avvenuta valutazione delle deduzioni presentate, come già chiarito da Cass. n. 12343/2024.
La Corte ha respinto le censure relative al difetto di motivazione della sentenza impugnata. Ha evidenziato che il richiamo alla sentenza n. 2809/2024 della stessa CTR, pur essendo avvenuto per relationem, non ha impedito ai giudici di appello di enucleare argomentazioni autonome sulla specifica vicenda. Ha inoltre precisato che, dopo la riforma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il vizio di motivazione è sindacabile solo nei limiti del “minimo costituzionale”, dovendo la censura essere dedotta come error in procedendo ai sensi del n. 4 della medesima disposizione.
Quanto al quinto e sesto motivo, la Corte ha dichiarato la questione del giudicato esterno nuova e preclusa, non essendo stata sollevata tempestivamente nel giudizio di merito. Ha comunque rilevato l’insussistenza di una contraddizione tra la sentenza impugnata e quella del giudice amministrativo, atteso che la affermata sufficienza del mero assemblaggio si pone in sintonia con la qualificazione del prodotto come finito.
Da ultimo, la Corte ha rigettato l’istanza di rinvio pregiudiziale, ritenendo il quadro interpretativo unionale consolidato alla luce della sentenza della CGUE del 27 aprile 2023, causa C-107/22, e ha dichiarato l’inammissibilità del settimo motivo per difetto di interesse, avendo la ricorrente riproposto l’istanza solo in questa sede. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna alla refusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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