Ricorso inammissibile se sottoscritto dal solo difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 16349 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile, ai sensi dell’art. 365 c.p.c., quando la procura speciale sia rilasciata congiuntamente a un avvocato iscritto all’albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori e a uno non iscritto, se l’atto sia sottoscritto dal solo difensore non abilitato. La sottoscrizione dell’avvocato cassazionista, che fa proprio il contenuto dell’atto, è requisito necessario e non è supplita dalla mera indicazione del medesimo quale codifensore nella procura, ove egli non abbia apposto la propria firma.
Il Fatto
La ricorrente, soccombente nel giudizio di appello, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che aveva rigettato le sue domande di usucapione e di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto. Nel giudizio di legittimità, i controricorrenti eccepivano in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, deducendo che lo stesso era stato sottoscritto da un avvocato non iscritto all’albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto l’eccezione preliminare, dichiarando il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la procura speciale in calce al ricorso risultava rilasciata a due difensori, dei quali soltanto uno iscritto all’albo speciale, mentre l’unica sottoscrittrice dell’atto e l’unica ad aver autenticato la firma della parte era l’avvocato privo della prescritta abilitazione.
La Sesta Sezione ha richiamato il disposto dell’art. 365 c.p.c., evidenziando che il requisito della sottoscrizione da parte di un avvocato iscritto all’apposito albo è posto a pena di inammissibilità. Tale requisito è soddisfatto solo dalla sottoscrizione del difensore abilitato, il quale, apponendo la firma, assume la paternità e la responsabilità dell’atto, restando irrilevante l’eventuale sottoscrizione anche da parte del difensore non abilitato (cfr. Cass. 6736/2018).
La Corte ha inoltre precisato che, nel caso di procura rilasciata congiuntamente a due difensori, la sottoscrizione del solo avvocato non iscritto all’albo speciale non integra il requisito formale, senza che rilevi la circostanza che il mandato sia stato conferito anche a un avvocato cassazionista indicato come codifensore, ove questi non abbia apposto la propria sottoscrizione (cfr. Cass. 25385/2018, Cass. 15718/2006).
In applicazione di tali principi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, oltre alla declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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