Esenzione Iva chirurgia estetica e prova della finalità terapeutica (Cass. civ. Sez. 5 n. 16923 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, le prestazioni di chirurgia estetica sono esenti da imposta ex art. 10, comma 1, n. 18, d.P.R. n. 633/1972 solo nei limiti in cui siano finalizzate a trattare o curare persone che, a seguito di malattia, trauma o handicap fisico congenito, subiscono disagi psico-fisici, gravando sul contribuente l’onere di provare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi. La prova della finalità terapeutica può essere fornita con ogni mezzo e non è condizionata, per le prestazioni effettuate anteriormente all’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 145/2023, all’apposita attestazione medica ivi prevista. Tuttavia, la clausola di salvaguardia non esime il giudice di merito dall’accertare in concreto, su ogni singola prestazione, l’esistenza dello scopo terapeutico; è perciò affetta da vizio di motivazione la sentenza che applichi il trattamento più favorevole senza verificare la finalità curativa delle prestazioni contestate.
Il Fatto
A seguito di una verifica fiscale, l’amministrazione finanziaria accertava nei confronti di un chirurgo, per l’anno d’imposta 2018, il mancato versamento dell’IVA su interventi e trattamenti di carattere estetico. L’ufficio disconosceva l’esenzione, ritenendo non provata la finalità terapeutica delle prestazioni, in quanto non risultava dimostrato lo scopo curativo e non meramente estetico degli interventi.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria accoglieva l’appello del contribuente, ritenendo provata — sebbene solo in appello — la finalità terapeutica delle prestazioni, con conseguente applicazione dell’esenzione IVA. Avverso tale decisione, l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi di ricorso, strettamente connessi. Con il primo, l’amministrazione deduceva la violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 per motivazione apparente, non avendo il giudice d’appello giustificato l’affidabilità della dichiarazione medica posta a fondamento della decisione. Con il secondo, lamentava la violazione degli artt. 10, comma 1, n. 18, d.P.R. n. 633/1972, 21 stesso d.P.R., e 2697 c.c., per avere il collegio applicato la clausola di salvaguardia di cui all’art. 4-quater d.l. n. 145/2023 senza accertare la finalità terapeutica delle singole prestazioni.
La Corte richiama la giurisprudenza unionale, secondo cui le operazioni di chirurgia estetica rientrano nelle nozioni di cure mediche qualora abbiano lo scopo di diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute, mentre rispondono a scopi puramente cosmetici le prestazioni prive di tale finalità. In conformità, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che le prestazioni di chirurgia estetica siano esenti solo nei limiti in cui siano dirette alla tutela della salute, gravando sul contribuente l’onere di provare i requisiti soggettivi e oggettivi, non essendo sufficienti le semplici convinzioni soggettive del paziente.
Quanto alla prova, la Corte osserva che, in mancanza di specifiche indicazioni normative, questa può essere fornita con ogni mezzo dal contribuente. Il d.l. n. 145/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 191/2023, ha poi introdotto, all’art. 4-quater, il requisito dell’apposita attestazione medica per le prestazioni rese successivamente alla sua entrata in vigore, facendo salvi i comportamenti adottati anteriormente, senza luogo a rimborsi d’imposta.
La Corte rileva che il giudice d’appello, dopo aver correttamente individuato la normativa sopravvenuta e la conseguente applicabilità del trattamento più favorevole in precedenza operante, ha però omesso di accertare in concreto che le prestazioni contestate avessero finalità terapeutiche, basandosi esclusivamente su una documentazione generica e senza effettuare alcuna verifica su ogni singola prestazione resa in esenzione. Tale omissione integra il vizio di motivazione denunciato. Il ricorso è quindi accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.