Maturato economico del personale ATA: escluso il premio incentivante dal confronto retributivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17014 del 30.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trasferimento del personale ATA dagli enti locali ai ruoli dello Stato, il giudizio di comparazione volto ad accertare un eventuale peggioramento retributivo sostanziale, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 124/1999 e della direttiva 77/187/CEE, deve avvenire secondo un criterio globale e complessivo. Il confronto va operato tra il trattamento retributivo goduto all’atto del trasferimento e quello risultante in esito al riconoscimento dell’assegno ad personam, considerando tutte le voci retributive percepite e non un singolo istituto. Nell’ambito di tale comparazione non rilevano i premi e i compensi incentivanti previsti dagli artt. 17 e 18 del C.C.N.L. dell’1 aprile 1999, trattandosi di emolumenti legati alla produttività, incerti nell’an e nel quantum, e non di componenti fisse e necessarie dello stipendio.
Il Fatto
La controversia concerneva un gruppo di lavoratori, appartenenti al personale ATA, transitati nei ruoli del Ministero dell’Istruzione a seguito del passaggio dalle dipendenze di un ente locale. I ricorrenti chiedevano il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell’intera anzianità di servizio maturata presso l’ente di provenienza e la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive. La Corte d’appello di Napoli, in sede di rinvio, aveva rigettato le domande, ritenendo insussistente un peggioramento delle condizioni economiche dei lavoratori in quanto l’attribuzione di un assegno ad personam aveva garantito la conservazione del trattamento complessivo.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato i due motivi di ricorso, entrambi incentrati sulla questione del calcolo del cd. “maturato economico”. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentavano l’omessa motivazione e la mancata ammissione di una CTU contabile, necessaria per quantificare il peggioramento subito a causa del mancato computo delle voci retributive e delle indennità previste dalla contrattazione collettiva degli enti locali. Sul punto, la Corte ha precisato che non ricorre il vizio di omessa pronuncia qualora la decisione impugnata risolva la questione in modo incompatibile con l’accoglimento della richiesta, ancorché non espressamente esaminata.
Con il secondo motivo, i lavoratori denunciavano la violazione della direttiva comunitaria in materia di trasferimenti d’azienda, censurando la mancata considerazione del premio incentivante e delle altre indennità nel calcolo del trattamento complessivo. La Suprema Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, con cui è stato chiarito che il confronto “globale” tra le condizioni retributive anteriori e successive al trasferimento non può che avvenire considerando tutte le voci percepite e non uno specifico istituto.
La Corte ha quindi ribadito che i premi incentivanti, essendo correlati ad effettivi incrementi di produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, non costituiscono una componente fissa e necessaria dello stipendio. La loro attribuzione è incerta nell’an e nel quantum e, pertanto, gli stessi non possono assumere rilevanza ai fini del maturato economico. La mancata inclusione di tali voci, unita alla mancata dimostrazione di un peggioramento complessivo del trattamento retributivo, ha comportato il rigetto del ricorso.
Da ultimo, la Corte ha dichiarato superfluo disporre la rinnovazione della notifica del ricorso non perfezionatasi nei confronti del Ministero intimato, in quanto l’infondatezza del ricorso rendeva vano tale adempimento. In applicazione dei principi di ragionevole durata del processo, la concessione di un termine avrebbe comportato solo un aggravio di spese e un allungamento dei tempi del giudizio. Nulla è stato disposto in ordine alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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