Difetto di legittimazione passiva della Regione nel rimborso IRBA: legittimata l’Agenzia delle Dogane (Cass. civ. Sez. 5 n. 17016 del 30.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA), sussiste la legittimazione passiva esclusiva dell’Agenzia delle Dogane, stante la natura erariale del prelievo previsto dal legislatore statale al solo fine di sostituire le fonti di finanziamento degli enti territoriali. Ne consegue che la domanda di rimborso e l’impugnazione del relativo diniego non possono essere proposte nei confronti della Regione, la quale non ha alcuna competenza nella definizione dello schema di attuazione del tributo, regolato dall’art. 3 della legge n. 549 del 1995. Il difetto di legitimatio ad causam integra un presupposto processuale e, come tale, è rilevabile d’ufficio anche nel giudizio di legittimità, non essendo suscettibile di determinare il giudicato implicito la mancata statuizione espressa nei precedenti gradi di giudizio.
Il Fatto
La Regione Lazio aveva opposto il silenzio-rifiuto all’istanza di rimborso dell’IRBA presentata dalla società contribuente per l’anno 2020. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma aveva accolto il ricorso della società; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, richiamando la pronuncia della CGUE nella causa C-255/20, aveva confermato l’annullamento degli atti, ritenendo doverosa la disapplicazione della normativa interna alla luce del primato del diritto dell’Unione.
La Regione ha proposto ricorso in cassazione articolando tre motivi: il primo relativo al difetto di legittimazione passiva, il secondo e il terzo concernenti la mancata considerazione dell’arricchimento senza causa della società e l’onere della prova della traslazione dell’imposta sul consumatore finale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato. Nell’esaminare la disciplina del tributo, ha ricostruito il quadro normativo: l’IRBA è stata istituita dall’art. 17 del d.lgs. n. 398 del 1990 per attribuire alle regioni una più ampia autonomia impositiva, ma l’art. 3 della legge n. 549 del 1995 ha poi ricondotto all’Agenzia delle Dogane la definizione delle procedure, degli atti e delle funzioni di accertamento e riscossione coattiva del prelievo, non lasciando alle Regioni alcuna competenza nella regolazione del tributo.
La declaratoria di illegittimità comunitaria dell’imposta, sancita dalla sentenza della CGUE del 09/11/2021, ha reso attuale la questione della legittimazione nelle azioni di rimborso. La Corte, dando continuità alla propria giurisprudenza (richiamando, tra le altre, Cass. n. 3098 del 2025), ha affermato che la natura erariale del prelievo comporta la legittimazione passiva esclusiva dell’Agenzia delle Dogane e non della Regione.
Quanto alla rilevabilità del vizio, la Corte ha precisato che il difetto di legittimazione ad causam è un presupposto processuale che condiziona il dovere del giudice di decidere nel merito: può essere rilevato ex officio anche in Cassazione, sulla scorta del principio espresso dalle Sezioni Unite n. 24172 del 2025, non essendo configurabile un giudicato implicito sulle questioni afferenti ai presupposti fondanti il processo.
Ne è conseguita la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, con decisione nel merito di rigetto dell’originario ricorso, essendo la domanda stata proposta nei confronti di un soggetto privo di legittimazione. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate in ragione dell’evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali successivi all’instaurazione del giudizio di merito.
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Nota della Redazione
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