Avviso di classamento su procedura DOCFA e obbligo motivazionale (Cass. civ. Sez. 5 n. 21975 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento catastale all’esito di procedura DOCFA è soddisfatto con la mera indicazione dei dati amministrativo-censuari quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica dei beni. Qualora i dati forniti dal contribuente siano soltanto riesaminati e rivalutati, la difformità dipendente da una diversità di valutazione, qualificazione o inquadramento dei medesimi elementi di fatto non impone all’amministrazione una motivazione più particolareggiata. La stima diretta eseguita per gli immobili dei gruppi catastali D ed E costituisce atto conosciuto e facilmente conoscibile dal contribuente nell’ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, sicché la sua mancata riproduzione o allegazione all’avviso non determina un difetto di motivazione. La scelta del criterio estimativo non è un dato di fatto ma un criterio di giudizio, la cui adozione non richiede una motivazione dettagliata sullo scostamento dalla proposta del contribuente.
Il Fatto
A seguito di una dichiarazione DOCFA per divisione, fusione ed ampliamento di unità immobiliari, l’Ufficio rettificava la rendita catastale di due subalterni, entrambi di categoria speciale D, elevandola sensibilmente. La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento catastale e la Commissione Tributaria Provinciale ne accoglieva il ricorso, ritenendo l’atto viziato da inadeguatezza motivazionale, per non aver l’Ufficio indicato le ragioni del ricorso al metodo di stima “indiretto” del costo di ricostruzione in luogo di quello “diretto” proposto dalla società.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate, condividendo l’assunto motivazionale. L’Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo, censurando la falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000 in combinato disposto con l’art. 1, comma 244, legge n. 190/2014, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, enunciando il principio per cui l’obbligo di motivazione dell’atto impositivo è volto a porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa in misura tale da consentirgli di valutare l’opportunità di impugnare e di contestare efficacemente l’an e il quantum. Tale principio si declina specificamente per la procedura DOCFA, disciplinata dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701.
In taluni casi, il dovere motivazionale risulta soddisfatto con l’indicazione dei dati amministrativo-censuari, quando gli elementi fattuali non siano confutati ma soltanto riesaminati e rivalutati dall’amministrazione, con una difformità derivante da una diversità di valutazione, qualificazione o inquadramento dei medesimi fatti sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare. In questa evenienza, non grava sull’ufficio l’onere di motivazione più particolareggiata riguardo alle discrepanze emerse rispetto alla proposta del contribuente.
Per gli immobili classificati nei gruppi catastali D ed E, la stima diretta eseguita dall’amministrazione integra il presupposto e il fondamento motivazionale dell’avviso di classamento. Essa esprime un giudizio di natura eminentemente tecnica sul valore economico dei beni, per cui la presenza di una motivazione non attiene alla legittimità ma all’attendibilità concreta del giudizio e alla verifica della bontà delle ragioni della pretesa. Tale stima è, però, un atto conosciuto e facilmente conoscibile dal contribuente, essendo posta in essere in un procedimento a struttura fortemente partecipativa. Ne consegue che la sua mancata riproduzione o allegazione all’avviso non integra un difetto di motivazione.
Nella specie, la rettifica catastale era stata originata da una procedura DOCFA per immobili di categoria D. La scelta tra metodo di calcolo “diretto” e “indiretto” è una diversa valutazione economica dipesa dal criterio estimativo adottato, che non è un dato di fatto ma un criterio di giudizio, come tale non bisognevole di una motivazione dettagliata sullo scostamento dalla proposta del contribuente. Gli elementi fattuali erano, infatti, rimasti incontestati, rendendo superflua una confutazione specifica da parte dell’Ufficio.
La Corte ha, pertanto, cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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