L’azione di rimborso dell’IRBA va proposta solo contro l’Agenzia delle Dogane (Cass. civ. Sez. 5 n. 17018 del 30.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA), sussiste la legittimazione passiva esclusiva dell’Agenzia delle Dogane nell’azione di rimborso proposta dal contribuente, nonostante il tributo sia stato incassato dalle Regioni. Tale conclusione discende dalla natura erariale del prelievo, previsto dal legislatore statale al solo fine di sostituire le fonti di finanziamento degli enti territoriali. Il difetto di legitimatio ad causam integra un vizio qualificato, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, inclusa la Cassazione, attenendo ai presupposti fondanti la struttura del processo. La declaratoria del difetto di legittimazione passiva comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e il rigetto dell’originaria domanda di rimborso.
Il Fatto
La società contribuente presentava alla Regione Lazio istanze di rimborso dell’IRBA per gli anni 2018 e 2019, versata sui carburanti per autotrazione. A fronte del silenzio-rifiuto formatosi sulle richieste, la società proponeva ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, che accoglieva la domanda.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, richiamando la pronuncia della Corte di Giustizia UE nella causa C-255/20, confermava la decisione, disponendo la disapplicazione della normativa interna che aveva abrogato l’imposta facendo salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte. Avverso tale sentenza la Regione Lazio proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato in via preliminare il motivo concernente la legittimazione passiva della Regione, ritenendolo fondato. Nell’analizzare la disciplina del tributo, la Suprema Corte ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, osservando come l’IRBA, istituita dal d.lgs. n. 398 del 1990 per ampliare l’autonomia impositiva delle regioni a statuto ordinario, sia stata successivamente ridisegnata dall’art. 3 della legge n. 549 del 1995.
Tale ultima disposizione ha attribuito all’Agenzia delle Dogane, nel quadro delle disposizioni vigenti in materia di accisa sugli oli minerali, le funzioni di accertamento e riscossione coattiva del tributo. Nessuna competenza è residuata alle Regioni in ordine alla definizione dello schema attuativo del prelievo, essendo gli atti e le procedure necessari per dare attuazione all’imposta unilateralmente definiti dall’Amministrazione statale.
La Corte ha quindi dato continuità al proprio recente orientamento giurisprudenziale, richiamando una pluralità di pronunce del 2025, secondo cui la natura del tributo è da qualificare come erariale, sicché l’azione di rimborso deve essere proposta esclusivamente nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e non già della Regione che abbia incassato il gettito.
Quanto alla possibilità di rilevare il vizio in sede di legittimità, la Corte ha precisato che il difetto di legittimazione ad causam integra un presupposto processuale, rientrando tra i cosiddetti vizi qualificati che attengono alla potestas iudicandi. Tale vizio può essere rilevato d’ufficio per la prima volta anche nel giudizio di cassazione, non essendo suscettibile di formare giudicato implicito la mancata statuizione espressa nei precedenti gradi di giudizio.
Ne consegue che la sentenza impugnata doveva essere cassata senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con rigetto dell’originario ricorso della contribuente. Le restanti doglianze sono state dichiarate assorbite. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate, in ragione dell’evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali successivi all’instaurazione del giudizio di merito.
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Nota della Redazione
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