Prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco alterati anche in assenza di denaro (Cass. civ. Sez. 5 n. 18290 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di prelievo erariale unico, sono soggetti all’imposta anche gli apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d’azzardo, quando siano privi del nulla osta di cui all’art. 38, comma 5, della legge n. 388/2000 o il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo. La soggezione al tributo prescinde sia dalla classificazione dell’apparecchio ai sensi del sesto o del settimo comma dell’art. 110 del TULPS, sia dall’effettiva presenza di denaro al suo interno, essendo sufficiente l’idoneità potenziale dell’apparecchio a consentire il gioco d’azzardo. La qualificazione giuridica dei fatti accertati spetta all’Amministrazione finanziaria in sede di emissione dell’atto impositivo, che può discostarsi da quanto indicato dai verificatori nel processo verbale di constatazione, senza che ciò configuri un vizio di motivazione dell’avviso di accertamento.
Il Fatto
La contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva recuperato il PREU e le sanzioni per l’anno d’imposta 2012, relativamente ad apparecchi da intrattenimento dalla stessa gestiti. Gli apparecchi risultavano privi del nulla osta di cui all’art. 38, comma 5, della legge n. 388/2000 ed erano stati oggetto di interventi fraudolenti volti a occultare il reale imponibile. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Campania confermava la decisione, qualificando gli apparecchi come strumenti idonei a consentire il gioco d’azzardo, quale il poker.
La contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con cinque motivi, la nullità della sentenza per omessa pronuncia e motivazione apparente, il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, l’erronea classificazione degli apparecchi e l’erronea quantificazione del tributo da parte dell’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi, vertenti sul difetto di motivazione dell’avviso di accertamento e della sentenza impugnata, e li ha ritenuti infondati. Quanto alla sentenza della CTR, la Corte ha richiamato il principio per cui non è nulla la sentenza che riproduca il contenuto di un atto di parte, purché le ragioni della decisione siano attribuibili all’organo giudicante e risultino chiare e univoche. Nel caso di specie, la motivazione della CTR, pur sintetica, consentiva di individuare la ratio decidendi, non versandosi in ipotesi di motivazione apparente o perplessa.
Con riferimento all’avviso di accertamento, la Corte ha precisato che la diversa qualificazione giuridica dei fatti rispetto al processo verbale di constatazione attiene all’esercizio del potere dell’Amministrazione finanziaria di qualificare i fatti, non configurando un vizio di motivazione. La contribuente, contestando tale qualificazione, aveva in realtà riproposto una diversa valutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità.
Il quarto motivo, relativo alla classificazione degli apparecchi, è stato parimenti ritenuto infondato. La Corte ha evidenziato che il PREU è dovuto anche sugli apparecchi privi di nulla osta e le cui caratteristiche consentono il gioco d’azzardo. Gli apparecchi in questione, alterati per consentire giochi irregolari come il poker, presentavano tale caratteristica. La soggezione al tributo prescinde dalla sussunzione nell’art. 110, sesto o settimo comma, TULPS e dall’effettiva presenza di denaro all’interno degli apparecchi, essendo sufficiente la loro astratta idoneità a consentire il gioco d’azzardo. La classificazione degli apparecchi, inoltre, non spetta ai verificatori ma all’Amministrazione finanziaria e, in ultima analisi, al giudice di merito.
Il quinto motivo, concernente la quantificazione del tributo, è stato dichiarato inammissibile, in quanto volto a contestare l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, che aveva applicato il criterio forfettario di cui all’art. 39 quater, comma 3, del d.l. n. 269/2003, in assenza di scritture contabili esibite dalla contribuente. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
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Nota della Redazione
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