Omesso esame insindacabile se il ricorso non è autosufficiente (Cass. civ. Sez. 1 n. 19650 del 13.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che deduca l’omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile per difetto di autosufficienza ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ. qualora si limiti a richiamare genericamente atti e documenti del giudizio di merito senza trascriverne, neppure per stralcio, il contenuto essenziale. Il giudice di merito non è tenuto a esaminare espressamente ogni allegazione o argomentazione delle parti, essendo sufficiente che la motivazione dia conto, anche concisamente, degli elementi posti a fondamento della decisione, dovendosi intendere per implicito disattesi tutti gli argomenti incompatibili con il percorso argomentativo seguito. La consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio dispositivo, il cui diniego può essere motivato anche implicitamente.
Il Fatto
La società, esercente il servizio di trasporto pubblico, conveniva in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il comitato organizzatore dell’evento giubilare, chiedendo la condanna al pagamento di somme a titolo di corrispettivo per i servizi di trasporto e di parcheggio resi in occasione del raduno, ovvero, in via subordinata, quale indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod. civ..
Il Tribunale dichiarava prescritto il credito verso il comitato e rigettava le domande, escludendo la natura privatistica del rapporto. La Corte d’appello rigettava il gravame, rilevando l’assenza di un documento contrattuale e, quanto alla domanda di arricchimento, la mancata allegazione dei costi effettivamente sostenuti. La società proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’omesso esame di fatti decisivi; la Presidenza resisteva con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il motivo di ricorso principale, incentrato sull’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.. La ricorrente lamentava che la Corte territoriale non avesse considerato la documentazione comprovante i costi sostenuti per il servizio, tra cui comunicazioni con allegati consuntivi e una fattura emessa per l’importo richiesto.
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando in primo luogo la violazione del principio di autosufficienza di cui all’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.. La ricorrente, infatti, si era limitata a richiamare genericamente gli atti e i documenti, senza trascriverne il contenuto, neppure per stralcio, come richiesto per consentire alla Corte il controllo della decisività dei fatti allegati. In particolare, non era stato trascritto il contenuto delle comunicazioni richiamate né quello della fattura, dalla cui sola intestazione non era possibile desumere che si riferisse ai soli costi e non anche al lucro cessante.
La Corte ha inoltre precisato che il giudice del merito, nel redigere la motivazione, non è tenuto a occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione e argomentazione delle parti. È sufficiente, ex art. 132, n. 4, cod. proc. civ., nel testo ratione temporis applicabile, che siano esposti in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi tutti gli argomenti incompatibili con la soluzione adottata. A sostegno di tale principio, la Corte ha richiamato i propri precedenti (Cass. n. 6759 del 2019; Cass. n. 24542 del 2009).
Quanto alla mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio, la Corte ha ribadito che essa costituisce un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui diniego può essere motivato anche implicitamente, desumendosi dal contesto delle argomentazioni svolte. Il ricorso incidentale condizionato, concernente il difetto di sussidiarietà dell’azione di arricchimento, è rimasto assorbito.
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Nota della Redazione
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