Sospensione dei termini di impugnazione ex art. 1, comma 199, l. n. 197/2022: non si applica alle scadenze successive al 31.10.2023 (Cass. civ. Sez. 5 n. 19651 del 13.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dei termini di impugnazione, anche incidentale, prevista dall’art. 1, comma 199, l. n. 197/2022 per le controversie definibili, opera esclusivamente per le scadenze che ricadono tra la data di entrata in vigore della legge (01.01.2023) e il 31 ottobre 2023. La norma non si applica alle scadenze successive a tale arco temporale, con la conseguenza che il ricorso per cassazione notificato dopo il 31.10.2023, a fronte di una sentenza depositata prima dell’entrata in vigore della legge, è tardivo e pertanto inammissibile. L’inammissibilità preclude l’esame dei motivi di ricorso.
Il Fatto
Roma Capitale emetteva nei confronti di una società un avviso di pagamento per la TA.RI. e il TEFA relativo al secondo semestre del 2019. La società contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che respingeva il ricorso. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, invece, accoglieva l’appello, ritenendo l’avviso affetto da un vizio di motivazione in ordine al calcolo delle superfici tassate.
Avverso la sentenza d’appello, depositata il 14.09.2023, Roma Capitale proponeva ricorso per cassazione, notificandolo il 28.04.2024, sostenendo di aver beneficiato della sospensione dei termini di cui all’art. 1, comma 199, l. n. 197/2022.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente valutato l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla controricorrente. La ricorrente aveva affermato di aver correttamente applicato, nel computo del termine di impugnazione, la sospensione di undici mesi prevista dalla legge di bilancio 2023 per le controversie definibili.
La Cassazione ha ritenuto l’eccezione fondata, osservando che la sentenza impugnata è stata depositata in data 14.09.2023 e che il termine per l’impugnazione è spirato il 14.03.2024. L’art. 1, comma 199, l. n. 197/2022 prevede, tuttavia, la sospensione solo per i termini che scadono tra la data di entrata in vigore della legge (01.01.2023) e il 31 ottobre 2023.
Poiché la scadenza del termine per impugnare nel caso di specie non si collocava nell’arco temporale espressamente previsto dalla norma, la sospensione non è stata ritenuta applicabile. Il ricorso, notificato il 28.04.2024, è stato pertanto dichiarato tardivo e, per l’effetto, inammissibile.
L’inammissibilità ha precluso l’esame dei motivi di ricorso. La Corte ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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