Improcedibile il ricorso per cassazione senza notifica e procura speciale (Cass. civ. Sez. 1 n. 21330 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora il ricorrente dichiari, anche implicitamente, che la sentenza impugnata è stata notificata, è onere suo depositare, a pena di improcedibilità, sia la copia autentica del provvedimento impugnato sia la relazione di notificazione, a norma dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ.. Tale presupposto processuale del giudizio di legittimità non può essere sanato dal deposito dei documenti relativi all’ammissibilità del ricorso ex art. 372 cod. proc. civ.. È parimenti improcedibile il ricorso quando difetti la procura speciale al momento del deposito, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 3, cod. proc. civ., non potendo valere la procura alle liti conferita per il giudizio di merito.
Il Fatto
Una società agricola semplice aveva rilasciato fideiussioni a favore di una banca, a garanzia del pagamento di sanzioni amministrative nel settore delle quote-latte. La banca, dopo l’escussione delle garanzie, aveva convenuto in giudizio il garantito e la società consortile controgarantita, chiedendo l’accertamento della legittimità delle escussioni. Il tribunale aveva dichiarato legittima l’escussione, e la corte d’appello aveva confermato la decisione rigettando l’appello principale.
Avverso la sentenza d’appello, il garantito ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, contestando l’omessa integrazione del contraddittorio con i terzi datori di pegno, la legittimità dell’escussione e l’esigibilità del debito sottostante. I controricorrenti hanno eccepito in via preliminare l’improcedibilità del ricorso per omessa produzione della copia notificata della sentenza impugnata e per difetto di procura speciale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato con priorità le eccezioni preliminari sollevate dai controricorrenti, rilevando come il ricorrente avesse dichiarato l’avvenuta notificazione della sentenza d’appello, senza però depositare la copia autentica del provvedimento con la relazione di notificazione, come richiesto dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ..
Il ricorrente aveva inoltre prodotto, in sede di costituzione nel giudizio di legittimità, la procura alle liti rilasciata in data 21 dicembre 2015 per il giudizio di primo grado, e non una procura speciale per il giudizio di cassazione, in violazione dell’art. 369, secondo comma, n. 3, cod. proc. civ..
La Corte ha precisato che, quando il ricorrente dichiara la sentenza notificata, l’onere di depositare la copia autentica e la relazione di notificazione è a suo carico a pena di improcedibilità, richiamando le Sezioni Unite n. 21349 del 2022. Ha inoltre chiarito che la mancata produzione di tali atti integra un presupposto processuale del giudizio di legittimità, non sanabile dal deposito dei documenti relativi all’ammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., richiamando Cass. n. 1389/2026.
Quanto alla procura, la Corte ha escluso che quella conferita per il giudizio di merito potesse ritenersi idonea, difettando il requisito della specialità richiesto per il giudizio di legittimità, e ha dichiarato il ricorso improcedibile sotto entrambi i profili. Ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, oltre al raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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