Esterovestizione e accertamento dei ricavi: inammissibile il ricorso che chiede un nuovo giudizio di merito (Cass. civ. Sez. 5 n. 22377 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La deduzione di un vizio di violazione di legge è inammissibile quando, pur apparentemente riferita a norme giuridiche, sostanzialmente solleciti una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti di causa, non consentita in sede di legittimità. L’accertamento della residenza fiscale di una società, ai sensi dell’art. 73, terzo comma, t.u.i.r., che richieda la verifica della sede effettiva dell’amministrazione o dell’oggetto principale nel territorio dello Stato, è un apprezzamento di merito riservato al giudice di merito. Tale valutazione non è sindacabile in cassazione se risulta coerente e logicamente motivata, potendo il giudice di legittimità controllare solo la correttezza logico-formale e giuridica dell’esame compiuto.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate accertava, per l’anno d’imposta 2014, un reddito d’impresa in capo a una società a ristretta base sociale, ritenendola di fatto rimasta in Italia nonostante il formale trasferimento della sede a Londra. L’avviso di accertamento, notificato anche ai soci occulti, ricostruiva i ricavi sulla base dei movimenti del conto corrente bancario, rimasto attivo in Italia.
La Commissione tributaria provinciale rigettava i ricorsi, ritenendo che la società avesse mantenuto in Italia la propria sede effettiva per la maggior parte del periodo d’imposta. La Commissione tributaria regionale del Lazio confermava la decisione, condannando la società che proponeva appello. Il contribuente, indicato come socio unico, ricorreva per cassazione con due motivi, lamentando la falsa applicazione dell’art. 73 t.u.i.r. in tema di esterovestizione e l’errata determinazione del reddito sulla base dei soli accrediti bancari.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha scrutinato congiuntamente i due motivi, dichiarandoli inammissibili. Con il primo motivo, il ricorrente contestava la valutazione del giudice di merito circa la permanenza in Italia della sede dell’amministrazione, deducendo che la società aveva operato a Londra. Con il secondo motivo, invece, lamentava che la ricostruzione dei ricavi basata sui soli accrediti bancari fosse insufficiente per giustificare una ricostruzione presuntiva del reddito.
Secondo i giudici di legittimità, entrambe le censure miravano a ottenere una rivalutazione del ragionamento decisorio del giudice di merito. Nonostante la formale deduzione di violazioni di legge, il ricorrente non contestava l’interpretazione delle norme, ma l’apprezzamento delle risultanze probatorie, chiedendo alla Corte di sostituire la propria valutazione a quella compiuta nei gradi di merito.
La Corte ha richiamato il costante principio per cui l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, salvo il controllo della coerenza logica e della correttezza giuridica. Tale attività è riservata al giudice di merito, cui spetta individuare le fonti del proprio convincimento e scegliere quali elementi ritenga idonei a dimostrare i fatti di causa.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore dell’Agenzia delle entrate. La Corte ha altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del cd. doppio contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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